Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating merits arguments without new legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the raised arguments merely repeated those already examined and rejected by the lower courts on the merits. The appellant's claims regarding the refusal of a forensic examination and the punitive treatment were deemed legally sound and factually consistent with the established record. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when the grounds raised are merely reproductions of arguments already fully examined and rejected by the courts of first and second instance on the merits, lacking any new legal basis or effective comparison with the contested decision.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Giuffrida Giuseppe nato a CATANIA il 20/11/1996 avverso la sentenza del 30/01/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Giuffrida avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, senza alcun effettivo confronto con la decisione gravata, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alle ragioni per le quali è stata esclusa la perizia sollecitata dalla difesa con l'obiettivo di verificare l'asserita non imoutabilit del ricorrente, ai motivi fondanti il giudizio di responsabilità per i fatti di reato allo stesso ascritti, alle ragioni giustificatrici il trattamento punitivo irrogato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 01/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente BENEDETTO PATERNO' RADDUSA MARX SILVIA GIORGI 6(11 . DEPO S !TI\ T''., 1144 CM ' -' s 7 9,414,R 2026 « i Flife