Criminal appeal dismissed as inadmissible due to repetition of already examined and rejected defenses regarding detention for drug possession.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Salvatore Contraffatto inadmissible. The appellant challenged a lower court ruling concerning his detention for alleged drug possession, arguing against the conviction. The court determined that the new arguments presented were merely repetitions of defenses already thoroughly evaluated and rejected by the trial judges with legally sound reasoning. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the grievances raised merely repeat arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTRAFATTO SALVATORE nato a PIAZZA ARMERINA il 16/04/1991 avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Contraffatto avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate, dirette a contestare la responsabilità dell'imputato in ragione di una rivendicata detenzione non finalizzata allo spaccio della sostanza ascritta alla disponibilità replicano critiche già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 1 dicembre 2025.