Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8882/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8882/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8882/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Cardinale Antonio nato a BARI il 12/04/1967 avverso la sentenza del 09/04/2024 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa; . 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Cardinale avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche sia in relazione alla nullità processuale e alle valutazioni in punto di rinnovazione istruttoria sollecitate con l'appello e ribadite con il primo motivo, sia in relazione alla ritenuta sussistenza dei profili costitutivi, anche sul versante soggettivo, dell'evasione contestata all'imputato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 8882/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Cardinale avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche sia in relazione alla nullità processuale e alle valutazioni in punto di rinnovazione istruttoria sollecitate con l'appello e ribadite con il primo motivo, sia in relazione alla ritenuta sussistenza dei profili costitutivi, anche sul versante soggettivo, dell'evasione contestata all'imputato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedura di ricupero d'imposta procedura di rivendicazione nel pignoramento difetto di motivazione riesame del decreto espulsione sospensione della riscossione fiscale ritiro della domanda di esecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Cardinale Antonio nato a BARI il 12/04/1967 avverso la sentenza del 09/04/2024 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa; . 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Cardinale avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche sia in relazione alla nullità processuale e alle valutazioni in punto di rinnovazione istruttoria sollecitate con l'appello e ribadite con il primo motivo, sia in relazione alla ritenuta sussistenza dei profili costitutivi, anche sul versante soggettivo, dell'evasione contestata all'imputato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 01/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente BENEDETTO PAT NO' RADDUSA MARIA SII\VIA GIORGI