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Ordinanza — n. 8878/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to statutory limits on plea bargain challenges under Art. 448 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8878/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Abd Alrhim Aily Aarf Mohamed inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant challenged a Milan trial court's plea bargain decision, arguing defects in reasoning regarding acquittal grounds and sentencing. The court ruled that Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure strictly limits such challenges to specific legal violations, excluding general lack of motivation or factual uncertainty.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen. Appeals against plea bargain decisions are inadmissible if they do not strictly fall within the specific legal violations enumerated by law, thereby excluding general complaints regarding lack of motivation or factual assessment.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible appeal Art. 448 CPP lack of motivation sentencing review motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
444 e ss cpp; ritenuto che i motivi prospettati dai diversi ricorsi sono tutti inammissibili perché l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 616, cod. proc. pen.
33040 del 2015 (Jazouli); la mancata concessione della sospensione condizionale, anche questa decisione estranea all'ipotesi da ultimo evocata oltre che coerente al concordato ( si veda il verbale del 22 aprile 2025) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.
Art. 129, cod. pen.
Law 23 June 2017 n. 103
art. 616 cod. proc. pen
33040 del 2015 (Jazouli); la mancata concessione della sospensione condizionale, anche questa decisione estranea all'ipotesi da ultimo evocata oltre che coerente al concordato ( si veda il verbale del 22 aprile 2025) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli)
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABD ALRHIM AILY AARF MOHAMED nato il 06/03/2003 avverso la sentenza del 22/04/2025 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Abd Alrhim Aily Aarf Mohanned avverso la sentenza in epigrafe, resa ai sensi degli artt. 444 e ss cpp; ritenuto che i motivi prospettati dai diversi ricorsi sono tutti inammissibili perché l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia di patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non possono annoverarsi quelle prospettate dall' impugnazione in esame riguardanti un difetto di motivazione quanto alla verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cpp; un apparente incertezza nella qualificazione da ascrivere al fatto, perché le relative doglianze non fanno in alcun modo leva su emergenze immediatamente desumibili dal portato dell'imputazione ma presuppongono verifiche in fatto non compatibili con il rimedio azionato; profili critici riguardanti il giudizio sulla recidiva, di certo non in grado di ritenere applicata una pena che possa definirsi illegale nei termini tracciati dalle indicazioni di principio espresse dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli); la mancata concessione della sospensione condizionale, anche questa decisione estranea all'ipotesi da ultimo evocata oltre che coerente al concordato ( si veda il verbale del 22 aprile 2025) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 1 dicembre 2025.