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Ordinanza — n. 8877/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as grounds lack legal basis and concern non-meritorious issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8877/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Antonino Saja inadmissible because the cited grounds were not permitted under criminal procedure law. The appellant argued against the conviction based on a clerical error regarding weight and the introduction of a new issue on external continuation of the crime. The court ruled that the first ground was merely a material error already corrected in the lower court's reasoning, while the second ground was not properly raised in the appeal, thus failing to meet legal requirements for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals must be based on legal grounds; arguments concerning clerical errors or new issues not raised in the appeal are inadmissible in proceedings of legality.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility procedural legality grounds clerical error argument new issue introduction appeal court of cassation azione di convalida del sequestro procedura di rivendicazione nel pignoramento traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Saja Antonino nato a CONDRO' il 08/09/1952 avverso la sentenza del 14/04/2025 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa; . T letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonino Saja avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto con il primo motivo di contesta il giudizio reso in relazione alla ritenuta non configurabilità dell'ipotesi di reato di cui al comma 5 dell'art. 73 TU essenzialmente facendo leva sul refuso che connota la sentenza gravata quanto al dato ponderale della sostanza asuitta alla disponibilità del ricorrente, aspetto all'evidenza non incidente sul portato della decisione assunta che di fatto replica, fatto salvo il detto errore materiale ( reso evidente dal corretto puntuale riferimento reso all'effettivo peso della marijuana sequestrata in altri punti della sentenza impugnata), le considerazioni spese sul punto dalla sentenza appellata, connotata da un argomentare ineccepibile, non superato dal ricorso (si veda pagina 6 della sentenza di primo grado) mentre con il secondo motivo si introduce un tema di giudizio- la rivendicata continuazione esterna- trattato dal primo giudice ma rimasto estraneo ai motivi di appello devoluti alla Corte del merito; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 01/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente BENEDETTO PATERNO' RADDUSA 9' DEPOSITATA IN CANOE'.