Ordinanza — n. 8871/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Tassio Giorgio nato a NAPOLI il 22/05/1980 avverso la sentenza del 09/06/2025 del GIP TRIBUNALE di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giorgio Tassio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato, reso ai sensi dell'art 444 e ss cpp; ritenuto che le censure prospettate sono inammissibili perché l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia di patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non può annoverarsi quella prospettate nel caso che riguardo vizi di motivazione inerenti la verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cpp; rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 8871/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia di patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non può annoverarsi quella prospettate nel caso che riguardo vizi di motivazione inerenti la verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cpp; rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Tassio Giorgio nato a NAPOLI il 22/05/1980 avverso la sentenza del 09/06/2025 del GIP TRIBUNALE di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giorgio Tassio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato, reso ai sensi dell'art 444 e ss cpp; ritenuto che le censure prospettate sono inammissibili perché l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia di patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non può annoverarsi quella prospettate nel caso che riguardo vizi di motivazione inerenti la verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cpp; rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 01/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente BENEDETTO :ATERNO' RADDUSA MARIA SILVIA GIORGI wi C AN u: