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Ordinanza — n. 8870/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals as inadmissible due to lack of legal violation under specific procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8870/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the joint appeals by Montesano and Totta inadmissible de plano. The appellants argued against the application of an aggravating circumstance based on subjective legitimacy, but the court found these arguments fact-based rather than legal violations. Consequently, the appeals were rejected without examination of merits, and the appellants were ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible if they do not allege one of the specific statutory legal violations, as arguments based on factual disputes or subjective elements fall outside the scope of admissible review.

Parole chiave

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inadmissible appeals plea bargain review legal violation requirement de plano rejection procedural exhaustion reati qualificati contro gli stupefacenti motivazione inadeguata delle censure costituzionali cancellazione dall'albo avvocati

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: Montesano Giuseppe nato a SAN MARCO IN LAMIS il 17/03/1991 Totta Alessio nato a SAN MARCO IN LAMIS il 09/02/1989 avverso la sentenza del 09/06/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di Foggia Udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa; 7 letti i ricorsi proposti nell'interesse comune di Giuseppe Montesano e Alessio Totta avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato, reso ai sensi dell'ad 444 e ss cpp; ritenuto che i motivi prospettati dai ricorsi, integralmente sovrapponibili, sono inammissibili perché l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia i patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non possono annoverarsi quelle prospettate dalle impugnazioni in esame con le quali solo apparentemente si contesta la corretta qualificazione ascritta alle condotte dei due ricorrenti ( pe la ritenuta inapplicabilità dell'aggravante di cui all'ad 80 comma 2 TUS) facendo leva su argomentazioni, inerenti al profilo soggettivo legittimante la detta applicazione, affatto legate al tenore immediato dell'imputazione e piuttosto correlate a verifiche in fatto all'evidenza distoniche rispetto al rimedio attivato; rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 01/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente BENEDETTO PATERNO' RADDUSA MARIA SILVIA GIORGI r - D • Al72026 0