Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8869/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as untimely due to procedural deadline violations under Italian Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8869/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Antonio Cattolico inadmissible because it was submitted late. Although the appellant argued for an extended deadline based on specific amendments, the court determined the filing date of May 28, 2025, exceeded the statutory limit. Consequently, the lower court's judgment stands, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal filed after the expiration of the statutory time limit is inadmissible de plano, and the judgment remains in force.

Parole chiave

Generato dall'IA
untimely appeal procedural deadline inadmissible de plano Code of Criminal Procedure statutory time limit eccezioni processuali tardive tempestività dell'inoltro termini di ricorso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Cattolico Antonio nato a MONDRAGONE il 01/05/1951 avverso la sentenza del 15/01/2025 della Corte d'appello di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa; ,...._( !etto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Cattolico avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché intempestivo; ritenuto in particolare che l'impugnazione, depositata il 28 Maggio 2025 andava proposta al più tardi, a voler considerare l'aggiunta prevista dall'ad 585, comma 1 bis cpp, il 15/05/25, considerata la data della decisione ( 15 gennaio 2025) e il tempo indicato per il deposito dei motivi (60 giorni), nel caso rispettato dalla Corte del merito rilevato che all'inammissibilità del ricorso, decretata de plano, conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 01/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente BENEDETTO PATERNO' RADDUSA MARIA SIt IA GIORGI • DEPOS!