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Ordinanza — n. 8868/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to failure to specify grounds for alleged reasoning defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8868/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Cirillo inadmissible because it failed to specify the grounds for alleged reasoning defects. Although the appellant claimed a violation of motivation regarding the punitive sentence, the court found the lower court's decision sufficiently reasoned and free from logical errors. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal alleging defects in the reasoning of a judgment is inadmissible if the appellant fails to specify the grounds for such alleged defects in the appeal.

Parole chiave

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inadmissible appeal defects in reasoning specification of grounds Corte di Cassazione procedural costs punitive sentence art. 616 code motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Cirillo Giuseppe nato a TORRE ANNUNZIATA il 31/07/1994 avverso la sentenza del 21/03/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Cirillo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché denunzia un asserito vizio di motivazione senza indicare i rilievi prospettati in appello pretermessi dall'argomentare della decisione gravata che in ogni caso, con specifico riguardo alla determinazione del trattamento punitivo, l'unico tema devoluto alla Corte del merito, appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 01/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente BENEDETTO PATERNO' RADDUSA MARIA SILVIA GIORGI r DEPOSITI' 1-ri IN