Ordinanza — n. 8866/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Borrelli Liberato nato a ERCOLANO il 10/12/1961 avverso la sentenza del 09/04/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa; — 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Liberato Borrelli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura mossa, riguardante la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cp replica profili già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive e coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche nel ritenere la condotta a giudizio non compatibile con la ipotizzata tenuità dell'offesa rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 8866/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 131 bis cp replica profili già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive e coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche nel ritenere la condotta a giudizio non compatibile con la ipotizzata tenuità dell'offesa rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Borrelli Liberato nato a ERCOLANO il 10/12/1961 avverso la sentenza del 09/04/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa; — 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Liberato Borrelli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura mossa, riguardante la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cp replica profili già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive e coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche nel ritenere la condotta a giudizio non compatibile con la ipotizzata tenuità dell'offesa rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 01/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente BEN EDETT ATERNO' RADDUSA MAIA SILV A GIORGI P. DEPOSITATA IN CANCF., A.. 7 7-9 MR 202