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Ordinanza — n. 8866/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8866/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8866/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Borrelli Liberato nato a ERCOLANO il 10/12/1961 avverso la sentenza del 09/04/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa; — 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Liberato Borrelli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura mossa, riguardante la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cp replica profili già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive e coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche nel ritenere la condotta a giudizio non compatibile con la ipotizzata tenuità dell'offesa rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 8866/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 131 bis cp replica profili già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive e coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche nel ritenere la condotta a giudizio non compatibile con la ipotizzata tenuità dell'offesa rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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punibilità attenuazione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali esenzione dalla pena riesame dell'entità pena cause di esclusione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Borrelli Liberato nato a ERCOLANO il 10/12/1961 avverso la sentenza del 09/04/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa; — 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Liberato Borrelli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura mossa, riguardante la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cp replica profili già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive e coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche nel ritenere la condotta a giudizio non compatibile con la ipotizzata tenuità dell'offesa rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 01/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente BEN EDETT ATERNO' RADDUSA MAIA SILV A GIORGI P. DEPOSITATA IN CANCF., A.. 7 7-9 MR 202