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Ordinanza — n. 8865/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to generic challenges to sentencing without specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8865/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Giuseppe Carnale inadmissible. The court found the arguments generic and unsupported by specific legal reasoning, noting the lower court's decision was well-motivated and adequately addressed the defense's points. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 69 comma 4 cp: Appeals in the interest of law are inadmissible if they lack specific legal grounds and merely challenge the severity of the sentence without contesting the sufficiency of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments sentencing review interest of law preclusive rule court costs criminal procedure attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
69 comma 4 cp rispetto al giudizio di prevalenza rivendicato dalla difesa; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Art. 69 comma 4 cp
art. 616 cod. proc. pen
69 comma 4 cp rispetto al giudizio di prevalenza rivendicato dalla difesa; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

te ORDINANZA sul ricorso proposto da: Carnale Giuseppe nato a TORRE DEL GRECO il 25/07/1986 avverso la sentenza del 13/02/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Carnale avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, in termini di marcata genericità, si contesta il trattamento punitivo irrogato benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede vieppiù a fronte della manifesta infondatezza delle deduzioni in diritto prospettate sul versante del bilanciamento delle circostanze a fronte della preclusione ostativa imposta nel caso ex art. 69 comma 4 cp rispetto al giudizio di prevalenza rivendicato dalla difesa; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 01/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente BENEDETTO PATERNO' RADDUSA MARIA SILVIA GIORGI DEp PAT'' , A ti FUriet filli G