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Ordinanza — n. 8864/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for lack of grounds under Art. 599 bis c.p.p. regarding settlement agreements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8864/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it was filed against a judgment rendered under Art. 599 bis c.p.p. outside the permitted scope. The appellant argued the lower court lacked motivation for denying the settlement, while the Court held that only specific grounds regarding party intent, prosecutor consent, or illegal penalties are admissible in such cases. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: In appeals regarding settlement agreements, cassation is admissible only for defects in party intent, prosecutor consent, divergent content, or illegal penalties; general lack of motivation is not a valid ground.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility settlement agreement appeal Art. 599 bis c.p.p. lack of motivation grounds de plano inadmissibility attenuazione della pena motivi di cassazione concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;
art. 599 bis c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'angelo Vincenzo nato a ACERRA il 26/09/1995 avverso la sentenza del 19/11/2024 della Corte d'appello di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa; letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo D'Angelo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perchè proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis c.p.p. fuori dai casi consentiti atteso che secondo quanto affermato da questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione solo nel caso in cui si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice o alla eventuale applicazione di una pena illegale mentre nel caso si prospetta una asserita assenza di motivazione avuto riguardo la mancata concessione delle generiche rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 01/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente BENEDETTO PATERNO' RADDUSA MARIA SILVIA GIORGI DEPOSITATA ERIA IN CPA .7 9