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Ordinanza — n. 8863/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to reiterated nullity exception and irrelevant health facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8863/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because the first ground reiterated a nullity exception already rejected by the lower court, while the second introduced irrelevant health facts. The appellant argued his frequent unconsciousness and lack of mobility should impact the evaluation of his escape from home detention. The court ruled that these matters do not alter the established facts regarding the absence from the restricted location and thus fail to meet the requirements for admissibility in a legality proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it reiterates a nullity exception already decided or introduces irrelevant factual arguments that do not affect the established facts of the case.

Parole chiave

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inadmissibility appeal reiterated nullity exception irrelevant health facts home detention escape legality proceeding rules allontanamento nonostante motivi di salute inesigibile malgrado lesioni salute necessità di cure mediche

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 364 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sentenza n. 42125/25, Cirelli
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ARGENIO OMAR nato a LUINO il 03/08/1973 avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; •7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Omar D'Argenio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo reitera una eccezione di nullità puntualmente disattesa dalla Corte del merito in linea con l'orientamento speso sul tema dalle sezioni unite di questa Corte ( sentenza n. 42125/25, Cirelli) mentre il secondo introduce temi in fatto indifferenti ( la situazione di salute del ricorrente tale da renderlo "spesso" incosciente e incapace di percepire stimoli esterni" nonché l'utilizzo di un macchinario che impediva al ricorrente di muoversi e la sordità della madre coabitante) che, nella loro mera eventualità, non confortata da elementi di riscontro rispetto alla specifica situazione a giudizio, lasciano immutato il dato acquisito dalla Corte del merito in ordine ai controlli attestanti l'assenza del D'Argenio dal luogo di restrizione domiciliare, dando adeguata contezza dei profili costitutivi, anche soggettivi, dell'evasione contestata rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 01/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente BENEDETTO PATERNO' RADDUSA MARIA SALVIA GIORGI DEPC 7: :t , friti