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Ordinanza — n. 8861/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and specific, finding motivation sufficient and ruling inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8861/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible due to the generic and specific nature of the sole criticism raised by the appellant. The appellant alleged a defect in the lower court's reasoning, but the court found the original decision contained a linear, coherent logic and an exhaustive examination of relevant procedural data. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal based on a generic and specific complaint regarding the lack of motivation in a decision is inadmissible when the reviewed judgment demonstrates sufficient logical coherence and a complete analysis of the pertinent procedural facts.

Parole chiave

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generic and specific appeal defect in motivation inadmissible appeal Article 616 criminal procedure sufficient reasoning motivi di cassazione motivazione sufficiente sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Sorrentino Antonio nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 24/02/1994 avverso la sentenza del 17/02/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa; letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Sorrentino avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché con l'unica censura prospettata, in termini di evidente genericità e aspecificità si lamenta un asserito difetto nella motivazione della decisione gravata che la lettura del provvedimento impugnato dimostra, invece, essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 01/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente BENEDETTO PATER