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Ordinanza — n. 8860/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to improper re-reading of evidence and lack of specific procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8860/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The court found the lower court's confirmation of the appellant's malicious intent resulted from an impermissible re-reading of evidence, which falls outside cassation review. Furthermore, the court upheld the merit judgment as logically sound and sufficiently motivated, rejecting the claim of generic negligence.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The cassation court cannot substitute its own evaluation of evidence or find specific procedural errors where the lower court's reasoning is logical and adequately addresses the defense, rendering the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal malicious intent evidence re-reading cassation review limits procedural errors motivi di cassazione opposizione al matrimonio clausola di coscienza

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO SALVATORE nato a CASAVATORE il 14/07/1963 avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Esposito avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, per un verso, contrasta il giudizio speso nel confermare la sussistenza del dolo proprio della calunn49— contestata al ricorrente attraverso una non consentita rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità a fronte della logicità del ritenere tracciato dalla decisione gravata e avulse dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito e, per altro verso, contesta la valutazione spesa nell'escludere le generiche malgrado, anche sul punto, la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 01/12/2025 Il Consigliere estensore Il Preside