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Ordinanza — n. 8857/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against sentencing agreement due to waiver of legal qualification objections.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8857/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the parties had previously agreed on the final sentence through a settlement. The appellant argued that the lower court failed to apply a specific provision regarding drug quantities, but the court held that agreeing on the penalty implies a waiver of all further legal objections. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An agreement on the final penalty between prosecution and defense constitutes a waiver of all further grievances in the appeal, including those regarding legal qualification, unless an illegal sentence is imposed.

Parole chiave

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sentencing agreement waiver of objections legal qualification inadmissible appeal drug offenses court costs penal settlement possesso illecito di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Luigi Ricci ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell’art. 599 bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod.
art. 599 bis cod. proc. pen
Luigi Ricci ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., con la quale la Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni 4 di reclusione, per i reati di cui agli artt.
artt. 110 cod. pen
pen., con la quale la Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni 4 di reclusione, per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n.41254 del 04/07/2019
Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

re - ORDINANZA Ricci Luigi nato a PRAIA A MARE il 16/09/1986 avverso la sentenza del 02/07/2025 della Corte d'appello di Catanzaro udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Beatrice Magro;

RITENUTO IN FATTO

Luigi Ricci ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., con la quale la Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni 4 di reclusione, per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 co. 1 bis D.P.R. 309/90, per aver detenuto illecitamente quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 73, comma 5l, D.P.R. 309/90.

CONSIDERATO IN DIRITTO

E’ inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n.41254del 04/07/2019, dep. 08/10/2019, Rv. 277196). Infatti, la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto l'accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, Rv. 278114).

Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 30/01/2026