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Ordinanza — n. 8856/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for violating commercial box seals as generic and inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8856/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible for being generic and repetitive of arguments already raised in the appellate court. The appellant, a judicial custodian, argued that third parties removed the seals and that his failure to report the breach constituted negligence rather than intentional violation. The court rejected these claims, ruling that the custodian's statutory duty to guarantee constant vigilance and immediate reporting makes the violation attributable to him regardless of the actual perpetrator.

Regesto Legislator

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Art. 349 co. 1 e 2 cod. pen.; Art. 350 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals that merely reiterate factual censure without new legal arguments or distinct evaluation of evidence are inadmissible as generic.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic censure judicial custodian violation of seals repetitive argument licenziamento per furto restrizioni accessorie magazziniere

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 349 co. 1 e 2 cod. pen.
Salvatore La Barbera ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di mesi 4 di reclusione, per il reato di cui all’art. 349 co.
Art. 350 cod. pen.
Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione ai sensi dell’art. 350 cod. pen., trattandosi di violazione dei doveri di custodia da imputarsi a negligenza.
Art. 616 cod. proc. pen.
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 350 cod. pen
Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione ai sensi dell’art. 350 cod. pen., trattandosi di violazione dei doveri di custodia da imputarsi a negligenza.
art. 616 cod. proc. pen
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

re - ORDINANZA La Barbera Salvatore nato a PALERMO il 04/07/1984 avverso la sentenza del 19/06/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Beatrice Magro;

RITENUTO IN FATTO

Salvatore La Barbera ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di mesi 4 di reclusione, per il reato di cui all’art. 349 co. 1 e 2 cod. pen., per aver violato i sigilli apposti al box adibito ad attività commerciale, di cui era stato nominato custode giudiziale contestualmente al sequestro. Il ricorrente deduce due motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla carenza dell’elemento soggettivo del reato, essendo stata la manomissione dei sigilli avvenuta ad opera di terzi. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione ai sensi dell’art. 350 cod. pen., trattandosi di violazione dei doveri di custodia da imputarsi a negligenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Entrambi i motivi sono inammissibili in quanto generici e reiterativi delle medesime censure formulate con l’atto di appello, sostanzialmente in punto di fatto, tendenti ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha infatti ritenuto che, anche ipotizzando che non sia stato l’imputato l’autore materiale della rimozione dei sigilli, assume rilievo la qualifica di custode del bene sequestrato, dalla quale discende ex lege l’obbligo di garantire una vigilanza costante sul bene e obbligo di denunciarne tempestivamente l’effrazione dei sigilli, non appena ne abbia avuto conoscenza.

Risulta infatti dalla sentenza di primo grado che in data 18/04/2018 il box adibito ad attività commerciale, segnatamente market alimentare, era stato sottoposto a sequestro e affidato in custodia all'odierno imputato. Risulta inoltre che in data 29/05/2018 gli agenti del comando di polizia municipale del comune si erano recati presso il suddetto box, appurando che il locale era aperto al pubblico e che i sigilli erano stati violati. Pertanto, il giudice a quo ha evidenziato che il ricorrente, pur essendo a conoscenza della rimozione dai sigilli, ha omesso di darne comunicazione all’Autorità competente, ritenendo che il fatto non possa essere riqualificato ai sensi dell’art. 350 cod. pen., non vertendosiin un’ipotesi di violazione derivante da negligenza o trascuratezza del custode.

Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.