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Ordinanza — n. 8855/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug trafficking conviction for generic and insufficiently motivated grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8855/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giorgio Monaco's appeal against his drug trafficking and assault convictions inadmissible. The appellant argued for generic mitigating circumstances and proper reasoning regarding the sale of cocaine, but the lower court had already considered his criminal history and the dangerous nature of the acts. The Supreme Court rejected the appeal because the grounds were too generic and failed to analyze specific flaws in the lower court's reasoning, rendering the appeal procedurally invalid under Italian criminal procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 581 lett. d) cod. proc. pen.; Art. 591 lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not identify or analyze specific profiles of criticism against the reasoning of the contested decision.

Parole chiave

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generic appeal grounds insufficient motivation drug trafficking conviction criminal procedure law inadmissible appeal mitigating circumstances Corte di Cassazione traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90
Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell’art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90.
Art. 337 cod. pen.
309/90, per aver detenuto, ai fini dI cessione a terzi, sostanza stupefacente del tipo cocaina in quantità imprecisata (capo 1); per il reato di cui all’art. 337 cod.
Art. 582 cod. pen.
Art. 585 cod. pen.
Art. 576 n. 1 cod. pen.
Art. 61 n. 2 e 5 bis cod. pen.
pen., in relazione all’art. 61 n. 2 e 5 bis cod. pen., per aver cagionato lesioni personali al Mar.
Art. 581 lett. d) cod. proc. pen.
Art. 591 lett. c) cod. proc. pen.
pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall’art. 591 lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.
legge 24 luglio 2008, n. 125
92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato(Sez.
Art. 62-bis cod. pen.
In ordine al secondo motivo, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n.32872 del 08/06/2022
125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato(Sez. 4, n.32872 del 08/06/2022, Rv.
Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

re - ORDINANZA Monaco Giorgio (cui 064q5xp) nato a MADDALONI il 29/02/2000 avverso la sentenza del 23/05/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Beatrice Magro;

RITENUTO IN FATTO

Giorgio Monaco ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di anni 5 e mesi 2 di reclusione per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73 co. 1 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, ai fini dI cessione a terzi, sostanza stupefacente del tipo cocaina in quantità imprecisata (capo 1); per il reato di cui all’art. 337 cod. pen., per essersi opposto al pubblico ufficiale mentre procedeva ad un atto del proprio ufficio, consistito nel controllo e nell’assicurazione delle fonti di prova (capo 2); per il reato di cui agli artt. 582, 585 e 576 n. 1 cod. pen., in relazione all’art. 61 n. 2 e 5 bis cod. pen., per aver cagionato lesioni personali al Mar.

Cap. Massimo Napolano, al fine di eseguire il delitto di cui al capo che precede (capo 3). Il ricorrente formula tre motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell’art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Con il terzo motivo lamenta omessao insufficiente motivazione della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La prima censura è manifestamente infondata. La Corte d’appello ha, infatti, evidenziato l’organizzazione dell’attività di vendita di sostanza stupefacente, svolta in modo continuativo e assicurata da un sistema di videosorveglianza posto a sua tutela dei luoghi, l’esistenza di una clientela abituale con la quale l’imputato intratteneva ripetuti rapporti di cessione (come emerge dalle dichiarazioni rese dall’acquirente Bidognetti, il possesso di due telefoni cellulari e di appunti manoscritti riconducibili all’attività di spaccio, elementi da cui il giudice ha inferito uno stabile collegamento con ambienti criminali di maggiore spessore ai fini dell’approvvigionamento delle sostanze stupefacenti.

La Corte ha altresì richiamato il sequestro di denaro contante pari a euro 3.300, somma indicativa della redditività dell’attività svolta. In ordine al secondo motivo, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato(Sez. 4, n.32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269).

Nel caso in disamina, il giudice ha fatto riferimento al precedente penale da cui è gravato il ricorrente e ha evidenziato la gravità delle condotte di resistenza e di lesioni, suscettibili di pericolosi sviluppi, essendo state poste in essere sul tetto dell’abitazione con evidente pericolo di caduta dall’alto. Alla luce di tali circostanze, la Corte territoriale ha ritenuto di non poter concedere le invocate circostanze attenuanti generiche. Il terzo motivo è generico.Il ricorrente, infatti, si limita a lamentare vizi della motivazione della sentenza impugnata, senza indicare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all’apparato motivazionale a fondamento del decisum.

L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett.

d) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall’art. 591 lett.

c) cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità. Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa