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Ordinanza — n. 8854/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds violating Article 581 and 591 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8854/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to the generic nature of the grounds raised by the appellant. Antonio Tutino challenged a second-instance judgment imposing a one-year prison sentence for drug possession, arguing a lack of specific reasoning regarding the declaration of acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim because the appeal merely stated the alleged defect without providing the specific legal and factual arguments required by Article 581, leading to dismissal under Article 591.

Regesto Legislator

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Art. 581 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 591 lett. c) cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to specify the legal reasons and factual elements supporting the request, as required by the Code of Criminal Procedure.

Parole chiave

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generic grounds appeal inadmissible cassation Code of Criminal Procedure lack of specific reasoning drug possession conviction traffico aggravato di stupefacenti tossicodipendenza attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 581 lett. c) cod. proc. pen.
Il ricorso è generico.L’art. 581 lett c) cod.
Art. 591 lett. c) cod. proc. pen.
pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall’art. 591, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorrente lamenta, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine alla omessa declaratoria di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Il ricorrente lamenta, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine alla omessa declaratoria di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

re - ORDINANZA Tutino Antonio nato a BARI il 25/05/2000 avverso la sentenza del 08/10/2024 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Beatrice Magro;

RITENUTO IN FATTO

Antonio Tutino ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, applicata la riduzione per la scelta del rito, lo ha condannato alla pena di anni 1 di reclusione, per reati di cui all’art. 73, commi 1 e 5, D.P.R. 309/90, per aver detenuto diverse dosi di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana. Il ricorrente lamenta, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine alla omessa declaratoria di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è generico.L’art. 581 lett c) cod. proc. pen.richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Viceversa, nel caso in disamina, l’asserto relativo alla sussistenza di vizio di motivazioneè soltanto enunciato, senza alcuna argomentazione a sostegno. L’inosservanza del disposto dell’art. 581, lett.d) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall’art. 591, lett.

c) cod. proc. pen.quale causa di inammissibilità. Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 30/01/2026 Il Cons