Criminal appeal dismissed for inadmissibility as grounds merely reproduce facts already ruled on by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Tadic Martin inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a reclassification of the theft charge and a reduction of the sentence under Article 62, paragraph 6 of the Penal Code. The court rejected these claims as they merely repeated factual assessments already properly addressed and dismissed by the Court of Appeal of Catanzaro.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62, n. 6) cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals that merely reproduce factual profiles already adequately examined and dismissed by the court of first instance without presenting new elements or legal arguments are inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TADIC MARTIN nato il 06/11/1990 avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Tadic Martin; considerato che tutti i motivi di ricorso, con i quali si deduce mancata riqualificazione del fatto di cui al capo F) dell'imputazione nel delitto di furto, nonché violazione di legge e illogicità della motivazione in relazione alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6), cod. pen., sono meramente riproduttivi di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici, oltre che tesi a una inammissibile rivalutazione nel merito delle prove assunte, ciò a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato che appare immune da vizi; considerato che in relazione al secondo motivo non ricorre il denunciato travisamento della prova poiché l'errore in cui è incorsa la Corte non si riferisce a elemento dirimente ai fini del riconoscimento dell'attenuante invocata e che la Corte ha osservato che la somma risarcita non copre il valore dei beni sottratti come individuati nel capo d'imputazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.