Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to merit-based arguments and insufficient evidence on facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the recognition of assets by the victim and alleged insufficient proof of the illicit origin of silver objects, but these arguments were deemed merit-based or merely repetitive of facts already properly examined by the lower court. Consequently, the court rejected the request for a re-evaluation of evidence and upheld the original judgment's reasoning as free from defects.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Appeals based on merit or repetitive factual challenges are inadmissible when the lower court's reasoning is sound and evidence was adequately evaluated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FADIL NOUREDDINE nato il 18/03/1981 avverso la sentenza del 10/03/2022 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Fadil Noureddine; considerato che il primo motivo di ricorso censura il riconoscimento dei beni da parte della persona offesa che in udienza ha ribadito il riconoscimento effettuato nel corso delle indagini preliminari, e pertanto invoca censure di merito inammissibili nella presente sede; considerato che il secondo motivo, con il quale si deduce insufficienza della prova della provenienza delittuosa degli oggetti in lega di argento menzionati nell'imputazione, risulta meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici, oltre che teso a una inammissibile rivalutazione nel merito delle prove assunte, ciò a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato che appare immune da vizi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 gennaio 2026 Il Consigliere estensore La Presidente