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Ordinanza — n. 8778/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to procedural prescription and improper review of factual findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8778/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the crime had prescribed and challenged the factual findings regarding the defendant's intent, but the Court rejected these claims. The Court held that the appeal was time-barred because the prescription period had already expired before the appeal was filed, and that reviewing factual determinations is not permitted in a cassation proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 160 c.p.p.; Art. 159 c.p.: The appeal is inadmissible if the crime has prescribed prior to the filing of the appeal, and cassation courts cannot re-evaluate the factual basis of the lower court's decision on criminal intent.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal prescription inadmissible appeal cassation review factual findings procedural time limits termine di sospensione durata dell'infrazione restituzione del termine scaduto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 160 c.p.p.
Art. 159 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266
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Testo completo

RACO ORDINANZA Domizi Saverio, nato a MACERATA il 19/07/1986; avverso la sentenza del 04/04/2025 della Corte d'appello di Ancona; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell’interesse di Saverio Domizi, rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce l’intervenuta prescrizione del reato, pur considerando i periodi di sospensione intervenuti nel corso del giudizio di merito, è manifestamente infondato, in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla data di emissione della sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266), senza che possa in proposito rilevare la successiva data di deposito della motivazione;

Rilevato che sono stati correttamente computati, con intervallo massimo di 60 giorni di sospensione per ciascun disposto differimento di udienza dovuto a legittimo impedimento, i giorni complessivi di disposta sospensione del corso della prescrizione, che ammontano a 420 gg. e che, pertanto, il termine ultimo cadeva in data 9 settembre 2025, data successiva di gran lunga a quella della pubblicazione del dispositivo della sentenza di appello; Ritenuto pertanto che il motivo di ricorso palesa ragioni di manifesta infondatezza ed assoluta aspecificità nel non censurare (eventualmente) in misura ripartita i singoli segmenti di sospensione, ove ritenuti non conformi a legge; considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che contestano la motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità in ordine all’elemento materiale e psicologico non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito; che la Corte di appello di Ancona, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha ritenuto ampiamente provato che il ricorrente abbia ricevuto il semirimorchio nella consapevolezza della sua provenienza delittuosa al fine di conseguire un profitto (si vedano le pagg. 4-6 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/