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Ordinanza — n. 8777/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as it seeks fact reconstruction beyond trial court's authority.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8777/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of criminal responsibility and refusal of mitigating circumstances, arguing for a different factual reconstruction. The court rejected these claims because the appeal sought to reconstruct facts and evidence using criteria different from those adopted by the trial judge, which is prohibited in proceedings of legality.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals in proceedings of legality cannot seek a reconstruction of facts and evidence through evaluation criteria different from those adopted by the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
proceedings of legality reconstruction of facts evaluation criteria criminal responsibility mitigating circumstances inadmissible appeal court of Cassation eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 116 cod. pen
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Testo completo

RACO ORDINANZA Husovic Murat, nato in BOSNIA-ERZEGOVINA il 25/05/1970, avverso la sentenza del 16/04/2025 della Corte d'appello di Roma; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell’interesse di Murat Husovic, rilevato che l’unico motivo di ricorso (a declinazione plurale) che contesta la motivazione posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità in ordine al riconoscimento effettuato dalla persona offesa, il mancato riconoscimento del concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., il rigetto della richiesta delle circostanze attenuanti generiche e del danno patrimoniale tenue, il mancato riconoscimento della c.d. attenuante costituzionale (sent. 86/2024), non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti e delle prove mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, oltre che lamentare difetti di motivazione in ordine alla qualificazione circostanziale del fatto ed il profilo sanzionatorio; che la Corte di appello di Roma, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento nel merito della penale responsablità a pag. 5 della sentenza impugnata, ove risulta che Federica Melucci ha riconosciuto l’imputato come autore del reato, dopo aver fornito una precisa descrizione somatica e la targa del furgone di cui questi era in possesso e che era intestato a Stefano Serboli, il quale ha a sua volta confermato di averlo prestato all’imputato durante il periodo in cui è stata posta in essere la rapina; rilevato altresì che, le residue censure denunciano, in maniera peraltro promiscua, vizi di motivazione (mancanza e manifesta illogicità) che non emergono dalla lettura del testo motivazionale impugnato (pag. 6), ove si esclude, sulla base dell’apprezzamento delle circostanze del fatto che la condotta fosse lieve, l’offensività scarsa ed il danno patrimoniale ridotto. ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/02/202