Italian Supreme Court dismisses appeal claiming insufficient reasoning regarding victim's statements in criminal liability case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The court held that the lower court correctly relied on the victim's statements to establish criminal liability under Article 628 of the Penal Code. Appeals based on the alleged lack of reasoning regarding victim declarations are prohibited if they merely repeat arguments already rejected at the appellate level.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 628 cod. pen.; Art. 192, comma 3, cod. proc. pen.: Appeals challenging the assessment of victim statements as lacking reasoning are inadmissible if they constitute a mere repetition of arguments already rejected at the appellate level.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RACO ORDINANZA Leogrande Giovanni, nato a BARI il 30/11/1989 avverso la sentenza del 13/01/2025 della Corte d'appello di Bari; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di Giovanni Leogrande; rilevatoche il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali si lamenta in maniera equivoca il vizio di motivazione (in ogni sua possibile forma) in ordine alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa poste alla base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 628 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché fondati su argomenti di critica demolitoria, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, la quale ha ritenuto che la persona offesa abbia chiarito in maniera lineare ed univoca ogni circostanza della vicenda, ricostruendo l'intera dinamica dei fatti (si vedano, in particolare, pag. 7 e 8); consideratoche, le regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca ed estrinseca del suo racconto; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/02/2026 Il Consigl