Cassation court dismisses appeal for lack of motivation regarding denial of generic mitigating circumstances under Italian Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for bankruptcy-related offenses. The appellant argued the trial judge failed to cite specific parameters from Article 133 of the Penal Code when denying generic mitigating circumstances. The court ruled that post-reform law requires positive evidence for such benefits, making a denial based on a lack of positive elements and prior criminal record legally sufficient without detailed motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 c.p.; Art. 62-bis c.p.: The court may legitimately deny generic mitigating circumstances based on the absence of positive elements, particularly after the reform of Article 62-bis which removed the presumption of merit for the unrecorded, and is not required to provide specific motivation for such a denial.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATERA MARIA nato a ANDRIA il 17/06/1968 avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 26/11/2024, emessa in sede di giudizio di rinvio, con la quale la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della decisione impugnata, confermava la condanna di Maria Matera per il reato di cui all'art. 216, comma 1, Legge fallimentare alla pena di anni tre di reclusione e riduceva ad anni tre la durata della pena accessoria inflitta;
Ritenuto che con un unico articolato motivo si lamenta la carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, perché manca ogni richiamo ai parametri dell'art. 133 cod. pen.; che «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. n. 92/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2008, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489 - 01;
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610 - 01); che se l'incensuratezza non è sufficiente per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen. (che ha superato la presunzione di nneritevolezza del beneficio in favore dell'imputato incensurato in assenza di elementi negativi), a maggior ragione è congrua la motivazione del provvedimento impugnato che rimanda ai precedenti penali dell'imputato e rileva l'assenza di concreti elementi positivi; rilievo quest'ultimo in relazione al quale il giudice non è tenuto nemmeno a motivare sulla mancata concessione del beneficio (tra le tante, sez. 4, n. 32872 dell'08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01); che la ricorrente si limita a criticare la sentenza perché non ha motivato in base ad elementi specifici il diniego delle circostanze attenuanti generiche, così sostanzialmente invertendo la prospettiva che si ricava dalla disposizione di legge, dalla quale invece deriva semmai una «presunzione di non meritevolezza»;
Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decio it 26 febbraio 2026 Il Consigli e,-)' sore I