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Ordinanza — n. 8730/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against suspended regime extension due to lack of new evidence proving criminal ties severed.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8730/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of Antonio Cava's request to revoke the suspension of the special regime. Cava argued that the Ministry of Justice failed to evaluate current conditions and lacked sufficient motivation regarding his continued links to organized crime. The court ruled that the extension relies on a discretionary assessment of existing facts rather than requiring new events, finding the lower court's reasoning adequate based on the enduring nature of the criminal group.

Regesto Legislator

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Art. 41-bis Ord. pen.; Art. 125, comma 3 cod. proc. pen.: The review of the extension of a differentiated detention regime extends to the motivation and factual prerequisites, yet the assessment of current criminal ties constitutes a discretionary evaluation of existing elements without necessity for new events.

Parole chiave

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suspended regime extension organized crime links discretionary assessment inadmissible appeal special detention regime ricongiungimento familiare differito riesame della curatela criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 41-bis Ord. pen.
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 09/10/2025, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da Antonio Cava avverso il provvedimento del 30/04/2024 con il quale il Ministro della Giustizia ha disposto, ai sensi dell'art. 41-bis Ord.
Art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
e dell'art. 125, comma 3, cod.
Art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen.
94 del 15/07/2009, la sospensione dell'applicazione delle regole del regime intramurario ordinario per anni due, prorogando il preesistente regime speciale; Ritenuto che con unico motivo ai sensi dell'art. 606 lett.
Art. 41-bis, comma 2-sexies Ord. pen.
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 09/10/2025, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da Antonio Cava avverso il provvedimento del 30/04/2024 con il quale il Ministro della Giustizia ha disposto, ai sensi dell'art. 41-bis Ord.
Art. 41-bis, comma 2-bis Ord. pen.
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 09/10/2025, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da Antonio Cava avverso il provvedimento del 30/04/2024 con il quale il Ministro della Giustizia ha disposto, ai sensi dell'art. 41-bis Ord.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021
Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVA ANTONIO nato a QUINDICI il 18/11/1956 avverso l'ordinanza del 09/10/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 09/10/2025, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da Antonio Cava avverso il provvedimento del 30/04/2024 con il quale il Ministro della Giustizia ha disposto, ai sensi dell'art. 41-bis Ord. pen., come modificato dalla legge n. 94 del 15/07/2009, la sospensione dell'applicazione delle regole del regime intramurario ordinario per anni due, prorogando il preesistente regime speciale; Ritenuto che con unico motivo ai sensi dell'art. 606 lett.

b) e c) cod. proc. pen. si lamenta violazione dell'art. 41 -bis Ord. pen. e dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. in ragione dell'omessa valutazione dell'attualità delle condizioni di applicazione del regime speciale e della carenza della motivazione; che ai sensi dell'art. 41 -bis, comma 2 -sexies, Ord. pen., avverso il provvedimento impugnato dinanzi alla Corte di Cassazione possono essere denunciati solo vizi di violazione di legge, sebbene «il controllo svolto dal Tribunale di sorveglianza sul decreto di proroga del regime di detenzione differenziato, diversamente dal sindacato conducibile nel giudizio di legittimità, non è limitato ai profili di violazione della legge, ma si estende alla motivazione ed alla sussistenza, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, dei requisiti della capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, della sua pericolosità sociale e del collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza» (Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Rv. 281361-01); che tuttavia «ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, l'accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2 -bis della norma citata, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime» (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Rv. 274912); sicché, a fronte di un'adeguata motivazione sul ruolo assunto dal condannato nella cosca e sull'assenza di elementi positivi emersi nel corso della detenzione in ordine ad eventuale dissociazione o comunque a comportamenti inequivocamente sintomatici di recupero dei valori di legalità, non è affatto necessario che sussistano fatti sopravvenuti per giustificare la proroga; che nel provvedimento impugnato si rinvengono congrue valutazioni basate su specifici elementi sia sul fatto che non può dirsi venuta meno la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione, ancora composta da soggetti legati alla famiglia di Cava, sia sulla perdurante operatività del sodalizio criminale, anche in forza dell'alleanza con il clan Sangermano, pienamente operativo (cfr. pagg. 5 e 6 del provvedimento, nonché la richiamata nota della Squadra Mobile di Avellino del 12/12/2023 e gli elementi contenuti nella nota della DIA del 20/03/2024); di contro il ricorso ripropone una rivalutazione del complesso vissuto criminale del condannato e un'alternativa ricostruzione delle vicende della sua cosca fino all'attualità; che non risulta alcun elemento concreto che dia dimostrazione della recisione dei pregressi e radicati legami con l'organizzazione criminale;

Per queste ragioni, il ricorso, che peraltro è esperibile, in casi come quello in oggetto, solo per violazione di legge, deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così-d