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Ordinanza — n. 8727/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against supervision court order denying probation due to lack of merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8727/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the Supervision Court's order lacked proper reasoning. The lower court denied probation because the applicant's conduct was deemed unreliable, her crimes were severe, she violated previous measures, and she lacked funds for housing. The appellate court found the lower judge's evaluation logical and unassailable, ruling that the appellant's complaints were merely subjective protests against the merit of the decision.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The Supreme Court reviews only legal errors, not factual disputes; appeals against supervision court decisions denying probation are inadmissible if the lower court's reasoning is logically sound and based on objective evidence of untrustworthiness and lack of resources.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Supervision Court Appeal Probation Denial Inadmissible Appeal Factual Evaluation Review spese di sostentamento misura sostitutiva della detenzione pena pecuniaria sospesa

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DROGEANU LOREDANA IULIA nato il 16/05/1995 avverso l'ordinanza del 17/10/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 17/10/2025, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato le istanze avanzate nell'interesse di Iulia Loredana Drogeanu, volte ad ottenere l'affidamento in prova ai servizi sociali o in subordine la detenzione domiciliare; Ritenuto che si lamenta vizio della motivazione, ma in realtà si richiede un'alternativa lettura degli elementi che già compiutamente il giudice di merito ha esaminato e che lo hanno condotto ad assumere, con percorso logico immune da fratture, la decisione impugnata; che il ricorrente si limita a sollevare questione su profili meramente valutativi e di merito del comportamento oggettivamente incompatibile con le prescrizioni imposte dalle misure alternative richieste; in particolare il Tribunale di sorveglianza, nella ricostruzione dell'andamento complessivo delle condotte tenute dalla ricorrente, ha evidenziato tutti gli elementi obiettivi che depongono per inaffidabilità della condannata rispetto alle misura alternative, ha sottolineato la gravità delle condotte per le quali deve espiare la pena, le reiterate violazioni durante la precedente sottoposizione a misura cautelare e infine l'indisponibilità di risorse di origine lecita per far fronte al pagamento del canone di locazione e alle sue altre necessità; che la completa analisi degli elementi acquisiti, contenuta nel provvedimento, è sorretta da congrue considerazioni non sindacabili in sede di legittimità e a fronte delle quali le censure si risolvono in mere proteste di dissenso.

Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 febbraio 2026 Il Consliere estensore Il