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Ordinanza — n. 8725/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against execution order rejecting continuity of crimes due to lack of proven criminal design.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8725/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the request to recognize continuity between criminal acts. The appellant argued the execution judge failed to analyze elements proving a unified criminal design, such as temporal proximity and similar execution methods. The court ruled that the lower judge's reasoning was coherent and that the appellant merely offered dissenting interpretations without new evidence, as continuity requires a proven original criminal plan rather than mere coincidence.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.; The Court of Cassation cannot revise factual elements or material facts, limiting its review to verifying the logical coherence and absence of manifest illogic in the lower court's reasoning regarding the continuity of crimes.

Parole chiave

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continuity of crimes criminal design execution order inadmissible appeal judicial review limits infrazioni uniche e continuate furti connessi concorso materiale di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) e e) cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019
Sez. 6, n. 5334 del 1993
Sez. 6, n. 5334 del 1993, Rv.
Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen
194203-01)» (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTORSOLA SILVANA nato a BARI il 25/06/1969 avverso l'ordinanza del 14/07/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 14/07/2025, con la quale la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di Silvana Santorsola, volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto delle sentenze indicate sub 1), 2), 3) e 4) nel predetto provvedimento; Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen., si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, perché il giudice dell'esecuzione non avrebbe valorizzato né compiutamente analizzato nella loro connessione elementi rivelatori dell'unicità del disegno criminoso quali l'omogeneità delle violazioni penali, la prossimità temporale delle condotte, le simili modalità di esecuzione; che non si ravvisa nell'ampia motivazione del provvedimento alcun argomento difensivo o alcuna circostanza di fatto che non siano stati riportati e apprezzati; che il ricorrente propone argomenti di mero dissenso e un'alternativa lettura degli elementi già valutati dal giudice dell'esecuzione, il quale ha sottolineato che i fatti sono distanti nel tempo, risultano connotati da modalità estemporanee, non sono omogenei e si caratterizzano solo per la propensione alle condotte delinquenziali a fini appropriativi e di lucro; che doveva quindi ritenersi indimostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio, in base ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01) e l'accertamento dell'identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del "favor rei", in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in tema di irrogazione della pena (Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019); che «eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile. (Conf.:

Sez. 6, n. 5334 del 1993, Rv. 194203-01)» (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 - 01). 2 L / Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen