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Ordinanza — n. 8724/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding recidivism and generic mitigating circumstances under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8724/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for recidivism. The appellant argued for the precedence of generic mitigating circumstances over recidivism but failed to challenge the application of procedural rules regarding this issue. The court rejected the constitutional complaint, citing established precedent that such provisions are derogatory and not arbitrary.

Regesto Legislator

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Art. 69, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 99, comma 4, cod. pen.: The constitutional challenge to the rule preventing generic mitigating circumstances from prevailing over recidivism is inadmissible as it constitutes a lawful derogation to the ordinary balancing of sentencing factors.

Parole chiave

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recidivism generic mitigating circumstances constitutional complaint penal code inadmissible appeal sentencing balance derogatory provision attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 69, comma 4, cod. proc. pen.
159/2011, commesso in Apricena il 13/11/2017; Ritenuto che si lamenta l'omessa motivazione sulla richiesta di un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla ritenuta recidiva; che tuttavia non è stata dedotta alcuna censura riguardo l'operatività dell'art. 69, comma 4, cod.
Art. 99, comma 4, cod. pen.
3, 25 e 27 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod.
Art. 3, 25 e 27 Cost.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 29723 del 22/05/2024, Placentino
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOCOLA MIRKO nato a SAN SEVERO il 26/06/1989 avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 03/12/2024, con la quale la Corte di appello di Bari confermava la decisione impugnata, con cui Mirko Bocola era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione, per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, commesso in Apricena il 13/11/2017; Ritenuto che si lamenta l'omessa motivazione sulla richiesta di un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla ritenuta recidiva; che tuttavia non è stata dedotta alcuna censura riguardo l'operatività dell'art. 69, comma 4, cod. proc. pen. nel caso di specie; che in ogni caso «è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma quarto, cod. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., trattandosi di disposizione derogatoria all'ordinaria disciplina del bilanciamento, non trasmodante nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, in quanto riferita ad un'attenuante comune che, come tale, non ha la funzione di correggere la sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma di valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati» (Sez. 3, n. 29723 del 22/05/2024, Placentino, Rv. 286747 - 01);

Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decisc-ij 26 febbraio 2026 Il C tensore Il Pfresidente tis ona _Giu ppe