Cassation court dismisses appeal against criminal sentence for human trafficking, citing procedural defects and lack of evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant challenged a reduced sentence for human trafficking, arguing against the factual reconstruction and the application of an aggravating circumstance. The court rejected these claims, noting the appeal lacked specific grounds for the aggravating factor and that the sentence was properly calculated based on the number of individuals transported and the organization's effort.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12, comma 3-bis, d.lgs. n. 286/98; Art. 366 c.p.p.: Appeals must be specific; general dissent against factual findings or failure to propose specific grounds for aggravating circumstances renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHISOIU DUMITRU CRISTIAN nato il 15/10/1996 avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in data 08/05/2025, con la quale la orte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di , ha ricnotto la pena inflitta a Dimitru Cristian Ghisoiu per il reato di cui all'art. 12, comma 3 -bis, d.lgs. n. 286/98 alla misura di anni quattro e mesi otto di reclusioneJ4 24,1,0 30. Oct e O 0 4- 4,4,027' Ritenuto che il primo motivo è inammissibile perché si risolve in argomenti di mero dissenso rispetto alla valutazione della ricostruzione in fatto, nemmeno specificamente contestata, mentre con riguardo alla censura in ordine alla ritenuta aggravante il motivo non era stato proposto nell'atto di appello; che la doglianza relativa alla misura della pena è manifestamente infondata perché la pena corrisponde ai parametri di legge e la sua commisurazione è stata motivata con riguardo al numero dei clandestini trasportati e allo sforzo organizzativo, mentre la collaborazione è stata ritenuta sostanzialmente insussistente essendosi esaurita nell'accettare i controlli delle forze dell'ordine;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2026 Il Con t li-re estensore Il esiden