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Ordinanza — n. 8721/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as it attempts to review merits of detention facts precluded from cassation jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8721/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Vincenzo Farese's appeal inadmissible against the surveillance tribunal's rejection of his request regarding detention periods. The defense argued the lower court failed to properly evaluate administrative reports containing facts from newspapers and notoriety, claiming a motivation defect. The court ruled that these arguments concern the substantive assessment of detention circumstances, which is precluded from review at the cassation level.

Regesto Legislator

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Art. 35-ter ord. pen.; Art. 607 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they challenge the factual ascertainment of detention circumstances or request a review of the merits of the case, as such matters fall exclusively within the jurisdiction of the trial court.

Parole chiave

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detention period ascertainment cassation jurisdiction limits administrative report evaluation substantive merit review preclusion of cassation motivi di revisione amministrazione penitenziaria motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 35-ter ord. pen.
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 09/10/2025, con la quale il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha respinto il reclamo proposto da Vincenzo Farese avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Pescara che respinto l'istanza ex art. 35-ter ord.
Art. 607 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARESE VINCENZO nato a TORRE DEL GRECO il 31/12/1972 avverso l'ordinanza del 09/10/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; t

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 09/10/2025, con la quale il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha respinto il reclamo proposto da Vincenzo Farese avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Pescara che respinto l'istanza ex art. 35-ter ord. pen. avuto riguardo ai periodi di detenzione negli istituti di Santa Maria Capua Vetere e di Napoli Secondigliano; Ritenuto che si lamenta vizio della motivazione, ma in realtà si contestano i contenuti della relazione dell'amministrazione penitenziaria su circostanze che, secondo la difesa, sarebbero escluso da altri dati fattuali, da fatti notori e da articoli di giornale; che vengono pertanto dedotti in sede di legittimità profili che attengono all'accertamento del merito e il cui esame è precluso nel giudizio di Cassazione; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2026 Il CorSigere est sore Il P esident