Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of prescription and improper fact re-evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to consider the statute of limitations and improperly assessed criminal responsibility regarding a missed police summons. The court rejected these claims, noting the limitation period had not expired and that the appeal improperly requested a re-evaluation of factual elements reserved for the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157, comma 2; Art. 161, comma 2; Art. 533 cod. proc. pen.: The statute of limitations must be computed according to specific legal rules, and the Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or request a more favorable reading of evidence, which remains the exclusive domain of the trial judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTICELLI DANIELE ROSARIO nato a MELFI il 02/05/1987 avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; h
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in data 13/06/2025, con la quale la Corte di appello di Potenza ha parzialmente riformato la decisione resa dal Tribunale di Potenza il 19 febbraio 2020, appellata da Monticelli Daniele Rosario, dichiarando non doversi procedere in ordine al reato di violenza privata di cui al capo a) per difetto di querela; assolvendo l'imputato dagli episodi del 10 e 11 ottobre, contestati sub capo b) in relazione alla violazione delle prescrizioni della misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, perché il fatto non sussiste; e confermando nel resto la decisione di primo grado, con rideterminazione della pena, in relazione alla violazione del 16 ottobre sub capo b), in un anno di reclusione;
Ritenuto che con il primo motivo si denuncia violazione di legge in relazione all'omesso rilievo del maturato termine di prescrizione alla data di lettura del dispositivo, ma la doglianza non si confronta con il dato normativo; infatti, secondo il combinato disposto degli artt. 157, comma 2 e 161, comma 2 cod. pen., il termine di prescrizione non risulta ancora spirato, dovendosi computare - in considerazione dell'effetto dell'applicazione della recidiva reiterata - un periodo complessivo di 13 anni, 10 mesi e 20 giorni dalla data di consumazione del reato; che con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 533 cod. proc. pen., assumendosi che la valutazione di responsabilità sia frutto di un accertamento sommario, in quanto la sentenza non chiarisce sulla base di quali elementi debba escludersi che la mancata risposta alla bussata dei carabinieri fosse imputabile alla madre dell'imputato, convivente con lo stesso; tuttavia il provvedimento impugnato offre un'ampia e puntuale motivazione in ordine alla violazione posta a fondamento della responsabilità penale dell'imputato, richiamando altresì l'annotazione di servizio redatta dai Carabinieri circa l'esito dell'accertamento svolto; che pertanto la doglianza si risolve in una sollecitazione - inammissibile nel giudizio di legittimità - ad una rilettura degli elementi di fatto in senso diverso e più favorevole all'imputato; che secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, infatti, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (principio pacifico e costantemente ribadito sin da Sez.
Un., 30/4/1997, n. 6402, Rv. 207944).Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2026 Il CoF‘i? "er e tensore