Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8718/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against reduced sentence for recidivism, citing lack of positive mitigating factors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8718/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Filippo Chieco's appeal inadmissible regarding his conviction for recidivism and the denial of generic mitigating circumstances. The appellant argued that procedural conduct should suffice for leniency, but the court noted the lower court already addressed the impossibility of requalification. The decision relied on the principle that mere unrecorded status is insufficient for mitigation after legislative reforms requiring positive elements.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011; Art. 62-bis cod. pen.: The court may legitimately refuse generic mitigating circumstances when positive elements are absent, rejecting the presumption of merit for the unrecorded.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidivism conviction generic mitigating circumstances unrecorded status positive elements requirement inadmissible appeal procedural conduct Cassa delle ammende attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
Esaminato il ricorso propostpl avverso la sentenza del 13/03/2025, con la quale la Corte di appello di t1312211 in parziale riforma della decisione impugnata, ha ritenuto Filippo Chieco per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs.
Art. 62-bis cod. pen.
260610 — 01); che se l'incensuratezza non è sufficiente per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, dopo la riforma dell'art. 62 -bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 62 -bis cod. pen
260610 — 01); che se l'incensuratezza non è sufficiente per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, dopo la riforma dell'art. 62 -bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022
125/2008, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv.
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv.
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014
270986 — 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIECO FILIPPO nato a CERIGNOLA il 11/07/1980 avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso propostpl avverso la sentenza del 13/03/2025, con la quale la Corte di appello di t1312211 in parziale riforma della decisione impugnata, ha ritenuto Filippo Chieco per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, commesso in Cerignola il 16/05/2016 e ha ridotto la pena inflitta in un anno di reclusione; Ritenuto che con riguardo al primo motivo, il provvedimento impugnato, alla pagina 3, fornisce un'adeguata risposta in ordine all'impossibilità di procedere alla riqualificazione giuridica del fatto e con essa il ricorso non si confronta limitandosi a riproporre argomenti già valutati; che con riguardo al secondo motivo, relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, va ricordato che «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62 -bis, disposta con il d.l. n. 92/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2008, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489 — 01;

Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 — 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610 — 01); che se l'incensuratezza non è sufficiente per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, dopo la riforma dell'art. 62 -bis cod. pen. (che ha superato la presunzione di meritevolezza del beneficio in favore dell'imputato incensurato in assenza di elementi negativi), a maggior ragione è congrua la motivazione del provvedimento impugnato che rimanda ai precedenti penali dell'imputato e rileva l'assenza di concreti elementi positivi; rilievo quest'ultimo in relazione al quale il giudice non è tenuto nemmeno a motivare sulla mancata concessione del beneficio (tra le tante, sez. 4, n. 32872 dell'08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 — 01); che il ricorrente si limita a criticare la sentenza perché ha escluso che il mero comportamento processuale fosse sufficiente ad integrare un elemento valutabile ai sensi dell'art. 62 -bis cod. pen. e con la sua censura sostanzialmente inverte la prospettiva che si ricava dalla disposizione di legge, dalla quale invece deriva semmai una «presunzione di non meritevolezza»;

Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2026 Il CogJiere es