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Ordinanza — n. 8717/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for recidivism, rejecting generic protest and lack of mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8717/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Antonio Filosa's appeal inadmissible regarding his conviction for recidivism. The appellant merely reiterated a generic protest about the assessment of a mitigating circumstance and criticized the denial of general mitigating circumstances without specific factual arguments. The court ruled that the lower court's decision was legally sound, noting that mere unrecorded criminal history is insufficient for mitigation under current law and that the appellant failed to provide concrete elements to challenge the judgment.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011; Art. 62-bis c.p.: A mere protest against the assessment of a mitigating circumstance is inadmissible, and the denial of general mitigation based on prior criminal record is lawful without specific positive elements.

Parole chiave

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recidivism conviction inadmissible appeal general mitigation unrecorded criminal history procedural protest Cassation review criminal record esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 30/09/2025, con la quale la Corte di appello di Napoli in parziale riforma della decisione impugnata, ha condannato Antonio Filosa alla pena di un anno di reclusione, per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs.
Art. 62-bis cod. pen.
260610 - 01); che se l'incensuratezza non è sufficiente per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, dopo la riforma dell'art. 62-bis cod.
art. 62-bis cod. pen
260610 - 01); che se l'incensuratezza non è sufficiente per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022
125/2008, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv.
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv.
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014
270986 - 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILOSA ANTONIO nato a MONDRAGONE il 13/06/1980 avverso la sentenza del 30/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 30/09/2025, con la quale la Corte di appello di Napoli in parziale riforma della decisione impugnata, ha condannato Antonio Filosa alla pena di un anno di reclusione, per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, commesso in Mondragone il 26/08/2024; Ritenuto che con il primo motivo, riguardante l'accertamento della scriminante, si formula una mera protesta reiterativa di una prospettazione già valutata e considerata generica con motivazione congrua e non sindacabile in sede di legittimità; che con riguardo al secondo motivo, relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, va ricordato che «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il di. n. 92/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2008, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489 - 01;

Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610 - 01); che se l'incensuratezza non è sufficiente per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen. (che ha superato la presunzione di meritevolezza del beneficio in favore dell'imputato incensurato in assenza di elementi negativi), a maggior ragione è congrua la motivazione del provvedimento impugnato che rimanda ai precedenti penali dell'imputato e rileva l'assenza di concreti elementi positivi; rilievo quest'ultimo in relazione al quale il giudice non è tenuto nemmeno a motivare sulla mancata concessione del beneficio (tra le tante, sez. 4, n. 32872 dell'08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01); che il ricorrente si limita a criticare la sentenza perché non ha motivato in base ad elementi specifici il diniego delle circostanze attenuanti generiche, così sostanzialmente invertendo la prospettiva che si ricava dalla disposizione di legge, dalla quale invece deriva semmai una «presunzione di non meritevolezza»;

Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2026 Il Consigliere estensore