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Ordinanza — n. 8716/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic arguments failing to rebut solid evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8716/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The lower court had convicted Carmine Iovine of illegal access to a dependency based on a complete and logical evidentiary framework. The appellant's arguments were deemed generic and specific only to request a different evaluation of facts already thoroughly examined by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded because they do not specifically confront the court's reasoning or merely seek a re-evaluation of facts already conclusively determined.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded generic arguments evidentiary framework court costs Cassazione criminal procedure invenzione dipendente

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IOVINE CARMINE nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 01/07/1965 avverso la sentenza del 12/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; P 1

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in data 12/05/2025, con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione impugnata che ha ritenuto Carmine Iovine responsabile del reato di cui agli artt. 10 e 14 I.n. 497/1974, commesso in San Cipriano d'Aversa il 17/10/2020 e lo ha condannato alla pena di un anno e due mesi di reclusione ed euro 3.000,00 di multa; Ritenuto che il provvedimento impugnato ha affrontato la censura circa la non esclusività dell'accesso alla dependance ad opera dello Iovine con motivazione completa e logica, chiarendo come tale circostanza non sia idonea a confutare il solido quadro probatorio posto a fondamento del giudizio di colpevolezza; che il motivo di ricorso risulta del tutto generico e aspecifico, in quanto non si confronta minimamente con la motivazione contenuta nell'impugnato provvedimento e tende unicamente ad ottenere una differente valutazione dei medesimi elementi di fatto già vagliati dal giudice di merito.

Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2026 Il CgtrIS e n e