Cassation appeals against appellate settlement sentences dismissed as inadmissible due to waived grounds and lack of prescribed objections.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals against the appellate settlement sentences inadmissible. The appellants challenged the reduction of sentences agreed upon in the settlement, but the court found their arguments addressed waived grounds or issues not permitted under established case law. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine to the Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5bis c.p.p.; In appeals based on a settlement, cassation appeals are admissible only for specific grounds regarding the parties' intent, prosecutor's consent, or divergent rulings, while objections to waived reasons or omitted acquittal conditions are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IMPARATO RAFFAELE nato a NAPOLI il 21/01/1989 IMPARATO SALVATORE nato a NAPOLI il 03/05/1997 avverso la sentenza del 24/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVAN BATTISTA TONA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminati i ricorsi proposti nell'interesse di entrambi gli imputati avverso la sentenza in data 24/04/2025, con la quale la Corte di Appello di Napoli, su concorde richiesta delle parti, riduceva la pena per Raffaele Imparato br--a 1-va 7 or--7.'é-Ir7---n.parat ad anni cinque e mesi quattro di reclusione e per Salvatore Imparato ad anni quattro, mesi sette e giorni dieci di reclusione; Rilevato che deve procedersi nelle forme di cui all'art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen.; Ritenuto che le censure vedono su profili sui quali il giudice di merito non era tenuto a svolgere ulteriore motivazione, dovendosi in proposito, richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui:
«In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art.599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.» (così Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); che «nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza» (Sez.
U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Rv. 284881-01) e nemmeno sul punto il ricorrente formula motivi; che per queste ragioni, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2026 Il C-71' 2er este sore "'t I Presid