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Ordinanza — n. 8714/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for recidivism due to lack of specific mitigating circumstances evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8714/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for recidivism. The appellant argued the first-instance judgment lacked sufficient motivation regarding the denial of generic mitigating circumstances. The court rejected this, noting that after legislative reforms, mere unrecorded criminal history is insufficient for such mitigation and that the lower court correctly relied on the defendant's prior criminal record to justify the denial.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis c.p.; Art. 75 c.p.: The court may legitimately deny generic mitigating circumstances based on the absence of positive elements, particularly when the defendant's prior criminal record demonstrates a significant continuation of delinquency, rendering the presumption of merit in favor of the unrecorded defendant inapplicable.

Parole chiave

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recidivism mitigating circumstances lack of motivation unrecorded criminal history procedural inadmissibility criminal record presumption of merit attitudine all'integrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 07/02/2025, con la quale la Corte di appello di Catania confermava la decisione impugnata, con cui Manuel Inserra era stato condannato alla pena di anni due di reclusione, per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs.
Art. 62-bis cod. pen.
260610 — 01); che se l'incensuratezza non è sufficiente per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, dopo la riforma dell'art. 62-bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 62-bis cod. pen
260610 — 01); che se l'incensuratezza non è sufficiente per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022
125/2008, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv.
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv.
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014
270986 — 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INSERRA MANUEL nato a CATANIA il 08/08/1989 avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; è

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 07/02/2025, con la quale la Corte di appello di Catania confermava la decisione impugnata, con cui Manuel Inserra era stato condannato alla pena di anni due di reclusione, per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, commesso in Augusta il 19/04/2022; Ritenuto che con il primo motivo, riguardante l'applicazione della recidiva, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, si chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, con generiche deduzioni, mentre i giudici di merito hanno assolto al loro obbligo di motivazione in base ai principi fissati dai giudici di legittimità, secondo i quali il dovere «risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato» (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Pg, Rv. 274782 — 01); la Corte ha richiamato le motivazioni del giudice di primo grado e ha messo in correlazione il carattere eclatante della violazione ai trascorsi delinquenziali dell'imputato; che «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il di. n. 92/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2008, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489 — 01;

Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 — 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610 — 01); che se l'incensuratezza non è sufficiente per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen. (che ha superato la presunzione di meritevolezza del beneficio in favore dell'imputato incensurato in assenza di elementi negativi), a maggior ragione è congrua la motivazione del provvedimento impugnato che rimanda ai precedenti penali dell'imputato e rileva l'assenza di concreti elementi positivi; rilievo quest'ultimo in relazione al quale il giudice non è tenuto nemmeno a motivare sulla mancata concessione del beneficio (tra le tante, sez. 4, n. 32872 dell'08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 — 01); che il ricorrente si limita a criticare la sentenza perché non ha motivato in base ad elementi specifici il diniego delle circostanze attenuanti generiche, così sostanzialmente invertendo la prospettiva che si ricava dalla disposizione di legge, dalla quale invece deriva semmai una «presunzione di non meritevolezza»;

Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i126 febbraio 2026 Il