Cassation Court dismisses appeal regarding prison order suspension due to aggravated drug trafficking conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the request to suspend the prison order. The appellant, Simone Sforzato, argued for suspension despite a conviction for aggravated drug trafficking, contending that mitigating circumstances outweighed aggravating ones. The court ruled that such a comparison only affects the sentence length and does not alter the statutory bar on suspension for aggravated offenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4-bis ord. pen.; Art. 73 d.P.R. n. 309/1990; Art. 80 d.P.R. n. 309/1990: A conviction for an aggravated offense constituting a bar to suspension prevents the granting of such benefits, even when mitigating circumstances are deemed to prevail over aggravating ones in the sentencing comparison.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SFORZATO SIMONE nato a PESCARA il 25/07/1977 avverso l'ordinanza del 16/10/2025 del TRIBUNALE di PESCARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 16/10/2025, con la quale il Tribunale di Pescara, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, proposta nell'interesse di Simone Sforzato, di sospensione e revoca dell'ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara in data 08/09/2025; Ritenuto che la prospettazione in diritto addotta dal ricorrente è manifestamente infondato, visto che «la condanna per delitto aggravato costituente reato ostativo alla sospensione dell'ordine di esecuzione, a norma dell'art. 4-bis ord. pen., impedisce la concessione di tale beneficio anche quando la sentenza di condanna abbia ritenuto l'equivalenza o la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti contestate, atteso che il giudizio di comparazione rileva solo "quoad poenann" e non incide sugli elementi circostanziali tipizzanti la condotta. (Fattispecie relativa a condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 aggravato ai sensi del successivo art. 80, comma 2)» (Sez. 1, n. 20796 del 12/04/2019, Bozzaotre, Rv. 276312 - 01; analogamente già Sez. 1, n. 36318 del 19/09/2012, P.m. in proc.
Chilelli, Rv. 253784 - 01); Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2026 Il Co s l- d- g-nsore Il lPresident