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Ordinanza — n. 8713/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal regarding prison order suspension due to aggravated drug trafficking conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8713/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the request to suspend the prison order. The appellant, Simone Sforzato, argued for suspension despite a conviction for aggravated drug trafficking, contending that mitigating circumstances outweighed aggravating ones. The court ruled that such a comparison only affects the sentence length and does not alter the statutory bar on suspension for aggravated offenses.

Regesto Legislator

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Art. 4-bis ord. pen.; Art. 73 d.P.R. n. 309/1990; Art. 80 d.P.R. n. 309/1990: A conviction for an aggravated offense constituting a bar to suspension prevents the granting of such benefits, even when mitigating circumstances are deemed to prevail over aggravating ones in the sentencing comparison.

Parole chiave

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suspension of prison order aggravated drug trafficking statutory bar to benefit sentencing comparison inadmissible appeal aggravamento della pena sospensione di pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 4-bis ord. pen.
Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
(Fattispecie relativa a condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 aggravato ai sensi del successivo art.
Art. 80, comma 2 d.P.R. n. 309 del 1990
309 del 1990 aggravato ai sensi del successivo art. 80, comma 2)» (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 20796 del 12/04/2019
80, comma 2)» (Sez. 1, n. 20796 del 12/04/2019, Bozzaotre, Rv.
Sez. 1, n. 36318 del 19/09/2012
276312 - 01; analogamente già Sez. 1, n. 36318 del 19/09/2012, P.m.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SFORZATO SIMONE nato a PESCARA il 25/07/1977 avverso l'ordinanza del 16/10/2025 del TRIBUNALE di PESCARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 16/10/2025, con la quale il Tribunale di Pescara, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, proposta nell'interesse di Simone Sforzato, di sospensione e revoca dell'ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara in data 08/09/2025; Ritenuto che la prospettazione in diritto addotta dal ricorrente è manifestamente infondato, visto che «la condanna per delitto aggravato costituente reato ostativo alla sospensione dell'ordine di esecuzione, a norma dell'art. 4-bis ord. pen., impedisce la concessione di tale beneficio anche quando la sentenza di condanna abbia ritenuto l'equivalenza o la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti contestate, atteso che il giudizio di comparazione rileva solo "quoad poenann" e non incide sugli elementi circostanziali tipizzanti la condotta. (Fattispecie relativa a condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 aggravato ai sensi del successivo art. 80, comma 2)» (Sez. 1, n. 20796 del 12/04/2019, Bozzaotre, Rv. 276312 - 01; analogamente già Sez. 1, n. 36318 del 19/09/2012, P.m. in proc.

Chilelli, Rv. 253784 - 01); Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2026 Il Co s l- d- g-nsore Il lPresident