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Ordinanza — n. 8701/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of demonstrated motivation and procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8701/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Esposito inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's sentencing violated the law and lacked proper motivation regarding mitigating circumstances. The court rejected these claims, finding that the sentencing was sufficiently motivated by the evidence of weapon preparation and that the appellant's requests for a retrial on the merits were unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal based on alleged violations of law or lack of motivation is inadmissible if the lower court's decision is demonstrably reasoned and the appellant fails to prove specific procedural defects warranting a retrial.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of demonstrated motivation sentencing proportionality mitigating circumstances exclusion court costs and fines infrazione alla legge sulle armi traffico aggravato di stupefacenti porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO ANTONIO ( CUI 04BK4RY ) nato a TARANTO il 05/08/1965 avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 11/06/2025, con la quale la Corte di appello di Trieste, parzialmente riformando la decisione impugnata, ha condannato Antonio Esposito era stato condannato alla pena di anni tre, mesi uno e giorni quindici di reclusione ed euro 3.150,00 di multa, per i reati di cui agli artt. 23, comma 3, I.n. 110/75 e 697 cod. pen., commessi in Paisan di Prato il 16/12/2023; Letta la memoria in data 28/01/2026 con la quale il difensore dell'imputato ha contestato i dedotti profili di inammissibilità e ha insistito nei motivi di ricorso, sottolineando la natura delle censure inerenti alla violazione di legge (in particolare degli artt. 132 e 133 cod. pen,) e alla contraddittorietà e apparenza della motivazione;

Ritenuto che con i quattro motivi, riguardanti la determinazione della pena e l'esclusione dei presupposti per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, si postulano indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, svalutando i dati fattuali compiutamente valutati e appezzati e con i quali sono intessute le argomentazioni poste a fondamento della decisione e quindi al di là della nominale indicazione dei vizi denunciati si chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte territoriale nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); la misura del trattamento sanzionatorio è motivata con riferimento ai plurimi indizi del fatto che la detenzione di armi era funzionale alla preparazione di un reato, disponendo l'imputato di due sottocaschi, un rotolo adesivo e delle fascette di plastico, essendo stato rinvenuto un messaggio indicativo dell'autonoma consapevolezza dell'imputato della disponibilità dell'arma, non essendo l'arma dotata di segni descrittivi, essendo state ritenute del tutto inattendibili delle dichiarazioni di Iavarone in base ad ampi apprezzamenti rispetto ai quali si formula censure di mero dissenso; che, con il secondo motivo, riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, si svolgono considerazioni analoghe a quelle contenute nel motivo riguardante l'omessa motivazione sull'entità della pena;

Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2026 Il Consig," 5.? estensore Il