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Ordinanza — n. 8700/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for recidivism, citing insufficient factual arguments to prove procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8700/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's confirmation of a six-month prison sentence for recidivism. The appellant argued for a new trial based on alleged lack of motivation regarding the application of Article 131bis of the Penal Code and the full effect of mitigating circumstances. The court rejected these claims, noting that the appellant failed to provide concrete evidence of omitted facts or logical errors, as the lower court's reasoning was sufficient and balanced aggravating factors against mitigating ones.

Regesto Legislator

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Art. 131bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal challenging a conviction for recidivism based on alleged procedural violations or incomplete application of mitigating circumstances is inadmissible if the appellant fails to demonstrate specific factual omissions or logical errors in the lower court's reasoning.

Parole chiave

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recidivism Article 131bis procedural violation mitigating circumstances inadmissible appeal Cassation Court penal code circostanza attenuante

Disposizioni normative citate

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Art. 131bis c.p.
Art. 616 c.p.p.
Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
d.lgs. n. 159/2011
75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, commesso in Gela il 02/12/2022; Ritenuto che con il primo motivo, riguardante la violazione dell'art.
art. 131bis c.p
art. 131-bis cod. pen
271227 - 01); l'episodicità della condotta e l'indifferenza all'osservanza delle prescrizioni sono state ricavate da elementi fattuali specifici quali i precedenti penali e la reiterazione della condotta dopo averne commesso altra analoga per la quale era stato concesso il beneficio di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017
131bis c.p., postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, si chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte territoriale nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMES VITTORIO GRAZIANO nato a CATANIA il 02/07/1994 avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 10/0/2025, con la quale la Corte di appello di Caltanissetta confermava la decisione impugnata, con cui Vittorio Comes era stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione, per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, commesso in Gela il 02/12/2022; Ritenuto che con il primo motivo, riguardante la violazione dell'art. 131bis c.p., postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, si chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte territoriale nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); l'episodicità della condotta e l'indifferenza all'osservanza delle prescrizioni sono state ricavate da elementi fattuali specifici quali i precedenti penali e la reiterazione della condotta dopo averne commesso altra analoga per la quale era stato concesso il beneficio di cui all'art. 131-bis cod. pen. e il ricorrente, limitandosi ad affermare che tali dati in astratto non sarebbero ostativi, non indica quali altri elementi concreti, trascurati dai giudici di merito, sarebbero stati idonei ad integrare i presupposti positivi per l'applicazione della norma invocata; che, con il secondo motivo, riguardante la mancata piena espansione degli effetti della concessione delle circostanze attenuanti generiche, si svolgono considerazioni analoghe a quelle contenute nel motivo riguardante la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. asserendo un'episodicità della condotta già argomentatamente smentita dalla motivazione della sentenza e non tenendo conto che la misura della pena è dipesa anche dal bilanciamento con le aggravanti contestate;

Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il ,2,6 febbraio 2026 Il Consigliere estensore