Cassation court dismisses appeal claiming sentencing error, ruling penalty correctly applied with statutory reductions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the appellate court's reduction of the sentence to five months and ten days. The appellant argued a defect in reasoning regarding the sentencing calculation, but the court found the penalty correctly aligned with the statutory minimum and maximum reductions for generic mitigating circumstances and procedural trial. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/98; Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.: An appeal claiming a defect in reasoning regarding the calculation of the penalty is inadmissible if the sentence corresponds to the statutory minimum with the maximum reduction for generic mitigating circumstances and procedural trial.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AARCH AYOUB nato il 20/03/1996 avverso la sentenza del 25/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; a_
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in data 25/06/2025, con la quale la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino, ha ridotto la pena inflitta ad Ayoub Aarch per il reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/98 alla misura di mesi cinque e giorni dieci di reclusione; Ritenuto che, con unico motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen., si lamenta vizio di motivazione in ordine alla commisurazione della pena; che la doglianza è manifestamente infondata perché la pena corrisponde al minimo edittale con la massima riduzione per le circostanze attenuanti generiche e la successiva riduzione per il rito; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d