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Ordinanza — n. 8695/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against execution judge's refusal to recognize criminal continuity due to lack of sufficient reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8695/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the execution judge's refusal to recognize criminal continuity between the cited offenses. The appellant argued the judge failed to analyze the unity of criminal design, but the court found the lower court's reasoning coherent and free from logical flaws. The decision rests on the principle that the Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or substitute its own judgment for that of the trial court.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.: The Court of Cassation's review of the execution judge's decision on criminal continuity is limited to verifying the absence of logical flaws and the coherence of the reasoning, without re-evaluating factual elements or substituting its own judgment.

Parole chiave

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criminal continuity execution judge lack of reasoning Cassation review favor rei principle judicial hierarchy procedural inadmissibility infrazioni uniche e continuate

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019
Sez. 6, n. 5334 del 1993
Sez. 6, n. 5334 del 1993, Rv.
Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen
194203-01)» (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRAORE ARONA (CUI 05G6ZW7) nato il 23/03/2001 avverso l'ordinanza del 01/08/2025 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 01/08/2025, con la quale il Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di Arona Traore, volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto delle sentenze indicate sub 1), 2) e 3) nel predetto provvedimento; Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., si lamenta vizio di motivazione, perché il giudice dell'esecuzione non avrebbe valorizzato né compiutamente analizzato nella loro connessione elementi rivelatori dell'unicità del disegno criminoso quali l'omogeneità delle violazioni penali, la prossimità temporale delle condotte, le simili modalità di esecuzione; che non si ravvisa nell'ampia motivazione del provvedimento alcun argomento difensivo o alcuna circostanza di fatto che non siano stati riportati e apprezzati; che il ricorrente propone argomenti di mero dissenso e un'alternativa lettura degli elementi già valutati dal giudice dell'esecuzione, il quale ha sottolineato l'eterogeneità delle condotte, l'estemporaneità di esse e la rilevante distanza temporale; che doveva quindi ritenersi indimostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio, in base ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01) e l'accertamento dell'identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del "favor rei", in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in tema di irrogazione della pena (Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019); che «eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile. (Conf.:

Sez. 6, n. 5334 del 1993, Rv. 194203-01)» (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 - 01).Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decisoAl 26 febbraio 2026 Il Consiglier est