Ordinanza — n. 8692/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETROLO ARMANDO nato a VIBO VALENTIA il 15/07/1963 avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 04/06/2025, con la quale la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia che ha ritenuto Armando Petrolo responsabile dei reati ascritti e lo ha condannato alla pena di anni tredici di reclusione; Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tardivo; che la sentenza in data 04/06/2025 ha indicato novanta giorni come termine per il deposito della motivazione ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen. ed il termine è scaduto quindi il 02/09/2025; la motivazione è stata depositata il 26/08/2025 entro il termine sopra indicato, sicché, ai sensi dell'art. 585, comma 2 lett. c), cod. proc. pen., il termine di 45 giorni per la proposizione dell'impugnazione decorreva dal 02/09/2025 ed è spirato il 17/10/2025, mentre il ricorso è stato proposto via pec il 18/10/2025; che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile perché tardivo, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 8692/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 544, comma 3, cod. proc. pen. ed il termine è scaduto quindi il 02/09/2025; la motivazione è stata depositata il 26/08/2025 entro il termine sopra indicato, sicché, ai sensi dell'art. 585, comma 2 lett. c), cod. proc. pen., il termine di 45 giorni per la proposizione dell'impugnazione decorreva dal 02/09/2025 ed è spirato il 17/10/2025, mentre il ricorso è stato proposto via pec il 18/10/2025; che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile perché tardivo, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETROLO ARMANDO nato a VIBO VALENTIA il 15/07/1963 avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 04/06/2025, con la quale la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia che ha ritenuto Armando Petrolo responsabile dei reati ascritti e lo ha condannato alla pena di anni tredici di reclusione; Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tardivo; che la sentenza in data 04/06/2025 ha indicato novanta giorni come termine per il deposito della motivazione ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen. ed il termine è scaduto quindi il 02/09/2025; la motivazione è stata depositata il 26/08/2025 entro il termine sopra indicato, sicché, ai sensi dell'art. 585, comma 2 lett. c), cod. proc. pen., il termine di 45 giorni per la proposizione dell'impugnazione decorreva dal 02/09/2025 ed è spirato il 17/10/2025, mentre il ricorso è stato proposto via pec il 18/10/2025; che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile perché tardivo, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così