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Ordinanza — n. 8691/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it concerns merits evaluation reserved for trial courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8691/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because it challenged factual assessments and procedural evaluations reserved for the trial court. The appellant argued violations regarding a traffic accident where he allegedly failed to assist the victim, but the appeal relied on grounds outside the closed list of admissible censure topics. The court ruled that the lower court's detailed reasoning on the accident dynamics and lack of assistance was logical and binding, thus rejecting the appeal on procedural grounds.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 364, comma 1, n. 2 c.p.p.: Appeals challenging the factual evaluation of evidence or the reasoning of the trial court are inadmissible as they pertain to the exclusive jurisdiction of the judge of the merits.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility closed list of censure topics factual evaluation reserved for merits procedural evaluation by trial court traffic accident negligence assessment ritardo ingiustificato dell'azione penale gravi addebiti penali difesa penale

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 364, comma 1, n. 2 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OSMANOVIC ANDELKO nato il 09/07/1989 avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udlta la relazione svolta dal Presidente DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione Osmanovic Andelko ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe , deducendo violazione di legge e vizio di motivazione e travisamento delle risultanze probatorie in ordine al reato di cui all'art. 189 comma 7 CDS, commesso in Giugliano in Campania il 9.07.2021 Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione delle risultanze processuali riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie,dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alla pagine 3 della sentenza gravata.

Invero risulta accertato che mentre il 9 luglio 2021 alle ore 21,45 l'imputato a bordo di un Fiat Multipla percorreva la Via Santa Maria a Cubito del comune di Giugliano in Campania, procedendo ad una velocità di 125 Kmh ben superiore a quello di 50 Kmh, trattandosi di tratto urbano, impattava con l'autovettura Fiat Panda che era già incidentata, al centro della carreggiata, per aver urtato contro il guardrail spartitraffico e si era ribaltata; a causa dell'urto violento, il conducente della Fiat veniva sbalzato fuori dell'abitacolo rovinando poi sull'asfalto.

Ciò nonostante il ricorrente aveva proseguito la marcia senza verificare lo stato della vittima né attivare un' attività di assistenza. La Corte territoriale ha puntualmente e logicamente argomentato anche con riferimento alla tesi difensiva, secondo cui la vittima non sarebbe stata visibile( fol 4), ma che è risultata smentita dalle risultanze probatorie. Inoltre la Corte di appello ha motivato logicamente che la dinamica dell'impatto violento tra le due autovetture, di cui quella della vittima già incidentata e al centro della carreggiata in posizione ribaltata, l'assenza di soccorsi nell'area interessata dal primo sinistro, avrebbe in ogni caso dovuto indurre l'imputato a fermarsi e verificare la presenza di eventuali feriti.

Evidenzia la Corte territoriale infatti che l'imputato non ha mai arrestato la marcia né tentato alcuna manovra di verifica o soccorso, allontanandosi rapidamente dal luogo del sinistro. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in