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Ordinanza — n. 8689/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8689/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8689/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FIORE ALEX nato a PESCARA il 23/12/1989 avverso l'ordinanza del 24/10/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente DONATELLA FERRANTI; e, Motivi della decisione 1.11 ricorso in esame è stato proposto da Di Fiore Alex avverso la ordinanza della Corte di appello di L'Aquila che ha dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Chieti del 12.12.2024 con motivazione contestuale e imputato assente al dibattimento . Con unico motivo la difesa del ricorrente deduce genericamente che l'appello è stato depositato coma da ricevuta di consegna in data 13.01.2025 e non il 14.01.2025 come affermato nell'ordinanza impugnata. 2.11 ricorso è manifestamente infondato e perciò inammissibile.

Regesto Legislator

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art. 172 cod. proc.pen; Ordinanza — n. 8689/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il termine per l'appello scadeva il sabato, 11 Gennaio 2025, mentre l'impugnazione risulta presentata il 13.01.2025, con integrazione il 14.1.2025. Quindi anche a voler considerare la presentazione, secondo la deduzione difensiva il 13.01.2025, come risultante da pec in atti, si tratta comunque di impugnazione tardiva ai sensi dell'art. 172 cod. proc.pen. ( cfr. Sez.3 n. 44004 del 27.09.2023 rv 285308). Infatti solo la scadenza in giorno festivo del termine comporta la proroga di diritto al giorno successivo non festivo( cfr. Sez. 3 n. 9345 del 19/01/2024 Cc. (dep. 05/03/2024 ) Rv. 286024 - 01). 3.Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene congrua, di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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allegazioni di persecuzione contraddittorie nozione di misure restrittive divieto di accedere a un dato territorio indagine su reati finanziari registrazione clandestina di conversazioni polizia degli stranieri

Disposizioni normative citate

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art. 172 cod. proc.pen
Quindi anche a voler considerare la presentazione, secondo la deduzione difensiva il 13.01.2025, come risultante da pec in atti, si tratta comunque di impugnazione tardiva ai sensi dell'art. 172 cod. proc.pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FIORE ALEX nato a PESCARA il 23/12/1989 avverso l'ordinanza del 24/10/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente DONATELLA FERRANTI; e, Motivi della decisione 1.11 ricorso in esame è stato proposto da Di Fiore Alex avverso la ordinanza della Corte di appello di L'Aquila che ha dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Chieti del 12.12.2024 con motivazione contestuale e imputato assente al dibattimento . Con unico motivo la difesa del ricorrente deduce genericamente che l'appello è stato depositato coma da ricevuta di consegna in data 13.01.2025 e non il 14.01.2025 come affermato nell'ordinanza impugnata. 2.11 ricorso è manifestamente infondato e perciò inammissibile.

Il termine per l'appello scadeva il sabato, 11 Gennaio 2025, mentre l'impugnazione risulta presentata il 13.01.2025, con integrazione il 14.1.2025. Quindi anche a voler considerare la presentazione, secondo la deduzione difensiva il 13.01.2025, come risultante da pec in atti, si tratta comunque di impugnazione tardiva ai sensi dell'art. 172 cod. proc.pen. ( cfr. Sez.3 n. 44004 del 27.09.2023 rv 285308). Infatti solo la scadenza in giorno festivo del termine comporta la proroga di diritto al giorno successivo non festivo( cfr. Sez. 3 n. 9345 del 19/01/2024 Cc. (dep. 05/03/2024 ) Rv. 286024 - 01). 3.Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene congrua, di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in data