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Ordinanza — n. 8687/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on prescription, witness renewal, and defense counsel notice grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8687/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for refusing an alcohol test. The appellant argued that the statute of limitations expired, the witness testimony was invalid due to lack of video recording, and the right to counsel was violated. The court rejected these claims, noting that the limitation period was suspended by the first-instance judgment and that the refusal of the test itself constituted the crime, rendering further procedural warnings unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 157, 159, 161 cod. pen.; Art. 495, 356 cod. proc. pen.; Art. 114 disp. att. cod. proc. pen.; When the statute of limitations is suspended by a first-instance judgment, the period does not expire before finality; refusal of an alcohol test constitutes the offense, negating the need to warn the suspect of the right to counsel for the test itself.

Parole chiave

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statute of limitations suspension alcohol test refusal witness renewal requirement right to defense counsel inadmissible cassation appeal video recording absence immediate trial principle ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 157 cod. pen.
Art. 159 cod. pen.
3/2019 ha introdotto al secondo comma dell'art. 159 cod.pen.
Art. 161 cod. pen.
Art. 495, comma 4-ter cod. proc. pen.
Il secondo motivo è generico e aspecifico in quanto viene dedotta la violazione della norma processuale di cui all'art. 495 comma 4-ter cod.
Art. 356 cod. proc. pen.
Art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
186, comma 7, Codice della strada, con la conseguenza che non v'è più nessun atto da compiere per il quale vada dato l'avviso ex art. 114 disp.
Art. 186, comma 7 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Invero, nel momento stesso in cui viene opposto il rifiuto, è integrato il fatto reato sanzionato dall'art. 186, comma 7, Codice della strada, con la conseguenza che non v'è più nessun atto da compiere per il quale vada dato l'avviso ex art.
art. 159 cod.pen
3/2019 ha introdotto al secondo comma dell'art. 159 cod.pen.
art. 114 disp. att. cod. proc. pen
186, comma 7, Codice della strada, con la conseguenza che non v'è più nessun atto da compiere per il quale vada dato l'avviso ex art. 114 disp.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024
Sez. 4, n. 33594 del 10/02/2021, Brunelli
Sez. 4, n. 16816 del 14/01/2021, Pizio
Sez. 4, n. 16816 del 14/01/2021, Pizio, Rv.
Sez. 4, n. 4896 del 16/01/2020, Lachhab Adel
281072 - 01; Sez. 4, n. 4896 del 16/01/2020, Lachhab Adel, Rv.
Sez. 4, n. 34470 del 13/05/2016, Portale
278579 - 01; Sez. 4, n. 34470 del 13/05/2016, Portale, Rv, 267877 - 01; Sez.
Sez. 4, n. 43845 del 26/09/2014, Lambiase
34470 del 13/05/2016, Portale, Rv, 267877 - 01; Sez. 4, n. 43845 del 26/09/2014, Lambiase, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUNGARU SORIN nato il 20/08/1983 avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente DONATELLA FERRANTI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sorin Pungaru ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia del 2 febbraio 2024 del Tribunale di Foggia che ha condannato l'imputato per il reato a lui ascritto di cui all'art.186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285.Fatto commesso in Cerignola il 10.01.2020 Ritenuto che i tre motivi sollevati (Violazione di legge con riferimento agli artt, 157 cod. pen. e 129, 531 cod. proc. pen., in relazione alla sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione, già maturata prima della decisione della Corte di appello; violazione di legge ai sensi dell'art.495, comma 4-ter, cod. proc. pen., per mancata rinnovazione dell'escussione del teste Caputo stante la mancanza di videoregistrazione, e quindi la violazione del principio di immediatezza e nullità della sentenza per utilizzazione di dichiarazioni rese in assenza di videoripresa dopo il cambio di giudice; violazione di legge e vizio di motivazione rispetto agli artt.356 cod. proc. pen., 24 e 111 Cost., 6 Cedu, per omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore) risultano non consentiti in sede di legittimità, perché il primo è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici errati, atteso che per i reati commessi dal 1 gennaio 2020 l'art. 1, co. 1, lett.

e) della Legge n. 3/2019 ha introdotto al secondo comma dell'art. 159 cod.pen. la seguente disposizione: "...il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna...".Nel caso di specie la sentenza di primo grado è stata pronunciata il 2.02.2024 e quindi nel rispetto dei tempi massimi di prescrizione ex artt. 157 e 161 cod.pen. di anni cinque. Il secondo motivo è generico e aspecifico in quanto viene dedotta la violazione della norma processuale di cui all'art. 495 comma 4-ter cod. proc. pen indicando quale conseguenza la nullità della sentenza, che non essendo tipizzata, non è prevista dalla legge; la mancata rinnovazione della prova testimoniale invero rientra astrattamente nell'ambito della inutilizzabilità ma a tal fine il ricorso è anche carente della prova di resistenza.

È inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione con cui si eccepisce l'inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività in forza della cd. "prova di resistenza", ai fini dell'adozione del provvedimento impugnato ( Sez. 3 - , n. 39603 del 03/10/2024 Ud. (dep. 28/10/2024 ) Rv. 287024 - 02). Inoltre così come argomentato correttamente dalla Corte territoriale la difesa dell'imputato, all'udienza del 2.02.2024, mutata la persona fisica del giudice, non ha richiesto l'esame del teste ( fol 5) che aveva già reso dichiarazioni in dibattimento, limitandosi a non prestare il consenso al recupero dell'attività istruttoria espletata, senza specificare il proprio interesse alla rinnovazione, nonostante che i verbali peraltro fossero stati redatti in forma integrale, con stenotipia e fono registrazione ( la videoregistrazione era stata esclusa all'udienza del 15.12.2023, senza alcuna opposizione delle parti, in quanto a quella data non era stato individuato il personale tecnico competente all'utilizzo della strumentazione medesima).

Quanto al terzo motivo è inammissibile in quanto già reiterato e aspecifico riguardante l'asserito omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore; la Corte ha rilevato, in senso contrario, che il verbalizzante ha regolarmente provveduto a rendere tale avvertimento, risultando dagli atti che fu lo stesso imputato a rifiutare l'esercizio del diritto (pag. 6 sent. impugnata). In ogni caso il Collegio intende dare continuità a quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene che l'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'alcoltest non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l'atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini (Sez. 4, n. 33594 del 10/02/2021, Brunelli, Rv. 281745 - 01;

Sez. 4, n. 16816 del 14/01/2021, Pizio, Rv. 281072 - 01; Sez. 4, n. 4896 del 16/01/2020, Lachhab Adel, Rv. 278579 - 01; Sez. 4, n. 34470 del 13/05/2016, Portale, Rv, 267877 - 01; Sez. 4, n. 43845 del 26/09/2014, Lambiase, Rv. 260603 - 01), esigenza questa che non ricorre nel caso in cui il soggetto di rifiuti di sottoporsi all'accertamento. Invero, nel momento stesso in cui viene opposto il rifiuto, è integrato il fatto reato sanzionato dall'art. 186, comma 7, Codice della strada, con la conseguenza che non v'è più nessun atto da compiere per il quale vada dato l'avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., norma che si riferisce specificamente all'atto (e non al procedimento volto a verificare la presenza dello stato di ebbrezza, che è certamente in corso quando si registra il rifiuto dell'interessato di sottoporsi all'alcooltest).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C