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Ordinanza — n. 8681/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax fraud conviction for false income declaration with family members.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8681/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for tax fraud. The appellant argued that her marital separation and the resulting false income declaration were legally insufficient grounds for criminal liability. The court rejected these claims, finding the territorial court's reasoning logical and consistent with the evidence regarding the family unit's composition and the appellant's acceptance of the risk.

Regesto Legislator

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Art. 76 DPR n. 115/2002; Art. 95 DPR n. 115/2002: A false income declaration including a spouse in the family unit constitutes tax fraud even if the couple is separated, provided the declarant knowingly included the spouse and accepted the legal risk.

Parole chiave

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tax fraud false declaration family unit marital separation dolo eventuale Cassa delle ammende inadmissibile ricorso prove acquisite tramite sorveglianza

Disposizioni normative citate

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Art. 76 DPR n. 115/2002
Il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato né nella parte in cui, confermando la sentenza di primo grado, evidenzia che la separazione coniugale è successiva alla dichiarazione presentata il 15.03.2018, ex art. 76 DPR n.
Art. 95 DPR n. 115/2002
Milanese Vicenza ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Trento ha confermato la pronuncia di condanna, emessa il 12 dicembre 2023 dal Tribunale di Rovereto (in composizione monocratica), per il reato di cui all'art. 95 DPR n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILANESE VINCENZA nato a CASSOLNOVO il 21/01/1967 avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente DONATELLA FERRANTI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Milanese Vicenza ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Trento ha confermato la pronuncia di condanna, emessa il 12 dicembre 2023 dal Tribunale di Rovereto (in composizione monocratica), per il reato di cui all'art. 95 DPR n. 115/2002, commesso in Rovereto il 15.03.2018 Ritenuto che i tre motivi sollevati (violazione di legge con riguardo alla erronea applicazione dell'art. 76 e 95 DPR 115/2002, violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla valutazione della prova dell'elemento psicologico, anche sotto il profilo del dolo eventuale e circa la situazione di effettiva convivenza con il coniuge con il quale vi era separazione di fatto ) non sono consentiti in sede di legittimità, perché manifestamente infondati, nonché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale.

Il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato né nella parte in cui, confermando la sentenza di primo grado, evidenzia che la separazione coniugale è successiva alla dichiarazione presentata il 15.03.2018, ex art. 76 DPR n. 115/2002, in cui la ricorrente aveva dichiarato un reddito di euro 1.138,00 nonostante il nucleo familiare fosse composto da altre cinque persone e il reddito complessivo nel 2016 fosse pari a 30.910,36 superiore al limite di ammissibilità. La Corte territoriale ha ritenuto integrato così l'elemento oggettivo del reato oltre a quello soggettivo nella forma del dolo eventuale con argomentazione logica e coerente al quadro probatorio.

Ha affermato infatti che la separazione è avvenuta solo nel 2021 e nella dichiarazione con la quale la ricorrente ha individuato il proprio nucleo famigliare ha ricompreso anche il coniuge; esclude che possa assumere rilevanza l'asserita non conoscenza del reddito percepito dal coniuge medesimo, in considerazione della situazione di conflittualità, in quanto ha comunque proceduto ad una autodichiarazione falsa sotto il profilo reddituale, con accettazione del relativo rischio. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si reputa congrua, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Cos