Cassation court dismisses appeal on driving without license, upholding conviction based on prior sanctions and discretionary sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for driving without a license. The defendant argued for a lack of certain proof regarding prior violations, but the court held that witness testimony sufficed when the defendant failed to contest previous sanctions. The court emphasized that sentencing discretion is inspecable as long as the penalty is not excessively high compared to the statutory range.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 116 comma 1 e 15 secondo periodo D.Lvo. 285/1992; Art. 5 d.lgs. 8/2016: In cases of driving without a license, proof of recidivism within two years does not require a formal document of final administrative sanction determination, but witness testimony is sufficient if the defendant fails to allege a contested or unopposed objection to the prior sanction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUFFER ORIAN nato a GARBAGNATE MILANESE il 14/06/1988 avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza emessa il 24 aprile 2024 dal Tribunale di Cremona che aveva ritenuto responsabile Suffer Orian per il reato di cui all'art. 116, comma 1 e 15 secondo periodo D.Lvo. 30 aprile 1992, n. 285 e per l'effetto lo aveva condannato alla pena di mesi 4 di arresto ed euro 5.000,00 di ammenda.
2. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con il primo motivo, vizio di motivazione in relazione all'accertamento della responsabilità penale; con il secondo motivo, violazione di legge con riferimento al difetto di prova certa in ordine all'esistenza di precedenti violazioni dell'art. 116, comma 1 e 15 secondo periodo D.Lvo. 285/1992; con il terzo motivo, vizio di motivazione in ordine all'eccessività del trattamento sanzionatorio.
3. Il primo ed il secondo motivo sono suscettibili di essere trattati congiuntamente per la natura delle questioni sollevate. I motivi riproducono doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di appello (pag. 3 sent. impugnata). La Corte di merito, con giudizio logico ed esaustivo, pone a fondamento della responsabilità penale dell'imputato le dichiarazioni dei testi di p.g. i quali avevano affermato che il Suffer era già stato sanzionato due volte per la medesima violazione contestata nel capo di imputazione.
Pertanto, sussistendo i due precedenti del 29.08.2018 e del 31.08.2019, e non avendo l'imputato allegato alcun documento diretto a dimostrare di avere contestato le precedenti sanzioni, i giudici di appello hanno dedotto la sussistenza della recidiva nel biennio e per l'effetto hanno ritenuto integrata la contravvenzione di cui all'art. 116, comma 1 e 15 secondo periodo C.D.S. La decisione è conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di guida senza patente, per la prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalla depenalizzazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, non è necessario produrre un'attestazione documentale della definitività dell'accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un elemento di prova, accompagnato dalla mancata allegazione, da parte del ricorrente, della deduzione di aver presentato un ricorso avverso l'irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione che non sia stata respinta, fermo restando il principio secondo cui la prova della definitività dell'accertamento è a carico dell'accusa, sicché la relativa dimostrazione può essere fornita con elementi di sicuro valore probatorio da cui risalire, in mancanza di allegazioni contrarie da parte dell'interessato, alla certezza della definitività della pregressa violazione amministrativa ( Sezione settima, ord. n. 30502 del 10/07/2024, Rv. 286879).
4. Il terzo motivo non è consentito in sede di legittimità in quanto attiene al trattamento punitivo benché questo sia sorretto da idonea motivazione. La Corte di merito giustifica l'entità della pena inflitta alla luce dei gravi precedenti penali a carico dell'imputato. A tal proposito, in punto di determinazione della pena, va ribadito che il giudice esprime un giudizio insindacabile, posto che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (cfr.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017; Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197). Nel caso di specie, la pena finale, pari al 4 mesi di arresto, è ampiamente al di sotto del medio edittale.
5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso