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Ordinanza — n. 8543/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as untimely for detention compensation order due to procedural time limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8543/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed well beyond the fifteen-day deadline required for challenging an appellate order on detention compensation. The appellant, David Rovesti, sought annulment of a Bologna Court of Appeal decision rejecting his claim for unjust detention following a pre-trial custody for attempted murder. The court ruled that the appeal was procedurally barred and ordered the appellant to pay court costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 1 lett. a), cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against summary appellate orders on detention compensation must be lodged within fifteen days of notification; failure to comply renders the appeal inadmissible without formalities.

Parole chiave

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detention compensation pre-trial custody procedural time limits summary order appeal inadmissible appeal court costs Cassa delle ammende impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 585, comma 1 lett. a), cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103
pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
Art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103
art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103), nei casi previsti dall'art.
Art. 591 lett. c) cod. proc. pen.
103), nei casi previsti dall'art. 591 lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 37530 del 05/11/2025
Tale termine decorre dalla notifica della predetta ordinanza conclusiva del procedimento, al quale, ancorché concernente l'esistenza di una obbligazione pecuniaria nei confronti del soggetto colpito da custodia cautelare, si applicano le norme del codice di rito penale (tra le altre Sez. 3, n. 37530 del 05/11/2025).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROVESTI DAVIDE nato a GUASTALLA il 15/04/1984 avverso l'ordinanza del 11/09/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;MOTIVI DELLA DECISIONE 1.Con ordinanza depositata in data 10.10.2025 la Corte di Appello di Bologna rigettava la richiesta di riparazione per la ingiusta detenzione sofferta da Rovesti Davide in ragione della custodia cautelare da questi sofferta in relazione alla accusa di tentato omicidio.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Davide Rovesti con atto depositato in data 5 dicembre 2025, chiedendone l'annullamento.

3. Il ricorso è tardivo e deve essere dichiarato inammissibile. Trattandosi di provvedimento assunto dalla Corte di Appello in camera di consiglio il termine per la proposizione dell'impugnazione è di quindici giorni ai sensi dell'art.585, comma 1 lett. a), cod.proc.pen. Tale termine decorre dalla notifica della predetta ordinanza conclusiva del procedimento, al quale, ancorché concernente l'esistenza di una obbligazione pecuniaria nei confronti del soggetto colpito da custodia cautelare, si applicano le norme del codice di rito penale (tra le altre Sez. 3, n. 37530 del 05/11/2025).

4. Orbene dall'esame della copia del provvedimento emerge che lo stesso sia stato depositato in cancelleria in data 10 ottobre 2025 e notificato alla parte e al suo difensore in data 21 ottobre 2025. L'impugnazione risulta pervenuta presso la Cancelleria della Corte di Appello soltanto il giorno 5 dicembre 2025 e dunque ben oltre il quindicesimo giorno utile per la proposizione dell'impugnazione previsto dalla legge.

3. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103), nei casi previsti dall'art. 591 lett.

c) cod. proc. pen. (ossia inosservanza dei termini per proporre impugnazione), la Corte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. P. Q.. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, il 18 febbraio 2026. Il consigliere estensore Il P ent(e D