Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation regarding sentencing aggravation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it merely reiterated arguments already rejected by the Court of Appeal without providing new, specific reasoning. The appellant complained about the lack of exclusion of a contested aggravating circumstance in the second-instance judgment. The court ruled that the lower court's decision was properly motivated and consistent with established case law regarding the causal link between intoxication and the traffic accident.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 344 bis c.p.p.; Art. 159 c.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it consists solely of a repetition of grievances already raised and dismissed in the second instance without offering a critical, argumentative critique of the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONINI BARBARA nato a REGGIO EMILIA il 11/01/1968 avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Modena in data 16.01.2023 che aveva condannato Bonini Barbara alla pena di mesi 10 di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.
c) e comma 2 bis D.Lvo. 30 aprile 1992, n. 285.
2. L'imputata ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante contestata. E' stata inoltre depositata memoria in cui si insiste perché il ricorso venga dichiarato improcedibile.
3. Preliminarmente, va rilevato che nel presente caso non è applicabile il regime di cui all'art.344 bis cod. proc. pen., in quanto il reato è stato commesso il 29 luglio 2019 e ricade nella vigenza della L. n.103/2017 (Sez. U. n. 20989 del 12.12.2024, Polichetti, Rv. 288175). Si applica pertanto la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, e, conseguentemente, il reato non risulta ancora prescritto.
4. Tanto premesso, l'unico motivo proposto consiste in una pedissequa reiterazione delle doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi pertanto considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801). È invero inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato (Sez. 2 - , Sentenza n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01).
Contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, diffusamente argomentando, con ragionamento privo di aporie logiche, in ordine alla attendibilità delle dichiarazioni della persona coinvolta nel sinistro stradale che al momento del sinistro era alla guida della bicicletta coinvolta nell'urto, in quanto soggetto privo di interessi nel procedimento. A tal riguardo, i giudici di merito hanno sottolineato la compatibilità delle dichiarazioni con la dinamica dei fatti. La Corte ha inoltre rilevato che l'alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze alcoliche in cui l'imputata versava al momento del sinistro aveva determinato una minorata capacità di reazione rispetto alla manovra del ciclista, impedendole di evitare l'impatto.
La pronuncia è conforme ai principi elaborati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità dell'aggravante di aver provocato un incidente stradale prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, è necessaria la sussistenza di un nesso di strumentalità - occasionalità tra lo stato di ebbrezza e l'incidente ( Sez.4, n. 40269 del 23/05/2019, Rv. 277620; Sez. 4, n. 14267 del 13/12/2018, Rv. 275575).
5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 18 f